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BENEDETTO XVI

LITTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO 

ANTIQUA ORDINATIONE

CON LA QUALE È STATA PROMULGATA LA LEX PROPRIA
DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

 

Un secolo fa, soppresso l’antico ordinamento dei tribunali della Segnatura di Grazia papale e della Segnatura di Giustizia, il nostro Santo Predecessore il Papa Pio X ricostituì, o meglio istituì, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con la Costituzione Apostolica Sapienti consilio del 29 giugno 1908, con la quale veniva adeguatamente rinnovato l’assetto della Curia Romana, con allegata la Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae. Lo stesso Sommo Pontefice, il 6 marzo 1912, ha voluto confermare e ratificare le Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Apostolicae Signaturae Tribunal; e anzi, attribuendo alle medesime la forza e l’autorità di Legge peculiare per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ordinò che fossero edite negli Atti della Sede Apostolica, promulgate ed osservate rigorosamente per l’avvenire da quanti vi fossero tenuti.

Le competenze della Segnatura Apostolica, così definite, furono accresciute dal suo Successore, il Sommo Pontefice Benedetto XV, su richiesta dell’Eminentissimo Cardinale Michele Lega, Prefetto del Supremo Tribunale, con il chirografo Attentis expositis del 28 giugno 1915, e furono in seguito nuovamente esposte nel Codex Iuris Canonici, promulgato poco dopo, il 27 maggio 1917, dallo stesso Nostro Predecessore.

Queste competenze rimasero pressoché immutate fino alla Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae, con la quale il Sommo Pontefice Paolo VI, di venerata memoria, il 15 agosto 1967 sollecitamente portò a termine la riforma della Curia Romana, e, al fine di tutelare più adeguatamente i diritti fondamentali e più importanti dei fedeli, istituì presso il Tribunale della Segnatura Apostolica la Seconda Sezione, estendendo anche alle cause matrimoniali il suo compito di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia.

Queste grandi innovazioni richiedevano che al più presto venissero redatte delle Norme Speciali, che, concesse in prova dallo stesso Sommo Pontefice già il 23 marzo 1968, da allora sostituirono le Regulae servandae e rimasero in vigore per quaranta anni, durante il periodo della profonda revisione della legislazione canonica.

Il 25 gennaio 1983, infatti, il Servo di Dio Giovanni Paolo II promulgò il Codex Iuris Canonici, il 28 giugno 1988 la Costituzione Apostolica Pastor bonus ed il 18 ottobre 1990 il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Adempiuto tutto questo felicemente, restava infine da affrontare la redazione di una Legge propria che, secondo l’articolo 125 della Costituzione Apostolica Pastor bonus, reggesse il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Gli Eminentissimi ed Eccellentissimi Padri di questo Supremo Tribunale, sotto la guida dell’Eminentissimo Cardinale Agostino Vallini, Prefetto del medesimo Dicastero, nella Congregazione Plenaria dei giorni 15 e 16 novembre 2007, sottoposero ad attento esame lo schema predisposto della Legge propria e stabilirono che il testo emendato fosse a Noi presentato affinché fosse munita dell’approvazione Apostolica.

Ecco, in dettaglio, la

LEGGE PROPRIA DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

TITOLO I

COSTITUZIONE ED UFFICI

[artt. 1-31]

Capitolo I

Costituzione della Segnatura Apostolica

[artt. 1-4]

Art. 1. § 1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è costituito da un gruppo di Padri Cardinali e Vescovi, nominati dal Sommo Pontefice; ad esso presiede il Cardinale Prefetto, scelto dallo stesso Sommo Pontefice.

§ 2. Al gruppo dei Membri possono essere aggregati anche alcuni chierici, di integra fama, dottori in diritto canonico, che si distinguano per l’eccellenza della dottrina canonica.

§ 3. Il Supremo Tribunale, salvo diversa disposizione, istruisce le cause mediante collegi, salva la facoltà del Prefetto di deferire le cause alla Plenaria della Segnatura.

§ 4. Quando la Santa Sede diviene vacante, il Prefetto e i Membri decadono dal loro incarico.

Art. 2. § 1. Nella gestione degli affari e delle persone della Segnatura Apostolica il Segretario è di aiuto al Prefetto.

§ 2. Quando la Santa Sede diventa vacante, il Segretario provvede all’ordinaria amministrazione della Segnatura Apostolica, gestendo soltanto l’attività ordinaria; egli, però, ha bisogno della conferma da parte del Sommo Pontefice, entro tre mesi dalla Sua elezione.

Art. 3. Nel Dicastero svolgono la loro attività il Promotore di giustizia, il Difensore del vincolo, i Promotori di giustizia Sostituti e il Capo della Cancelleria, nonché un congruo numero di Officiali e di Aiutanti. Al medesimo Dicastero intervengono, come consultori, i Referendari.

Art. 4. Il Segretario, il Promotore di giustizia, il Difensore del vincolo, i Promotori di giustizia Sostituti, in quanto Officiali Maggiori, come pure i Referendari, sono nominati dal Sommo Pontefice. Gli Officiali e gli Aiutanti sono assunti a norma del Regolamento Generale della Curia Romana.

Capitolo II

I singoli uffici

[artt. 5-15]

Art. 5. § 1. Il Prefetto regge la Segnatura Apostolica, la dirige e la rappresenta.

§ 2. Spetta al Prefetto in particolare:

1º costituire il Collegio dei Giudici o convocare la Plenaria della Segnatura, designare il Ponente e presiedere alle sessioni dei Giudici;

2º presiedere al Congresso ed in esso prendere le decisioni;

3º concedere le grazie richieste ed emettere fuori del Congresso decreti decisori.

Art. 6. § 1. Il Segretario, sotto l’autorità del Prefetto, ha cura di tutto ciò che riguarda l’istruzione e lo svolgimento degli affari.

§ 2. Spetta al Segretario in particolare:

1º affidare l’esame delle istanze ricevute e delle altre questioni;

2º rigettare, se del caso, fin dall’inizio i ricorsi ed altre istanze;

3º svolgere l’ufficio di Uditore;

4º essere presente alla riunione dei Giudici per spiegare la causa, salvo il prescritto dell’art. 47, § 2;

5º curare che vengano redatte correttamente le lettere e i decreti che devono essere firmati dal Prefetto o da lui stesso;

6º amministrare i beni.

§ 3. Sostituisce il Prefetto assente o impedito, esclusi i casi riservati al Prefetto.

Art. 7. § 1. Il Promotore di giustizia, aiutato da almeno due Sostituti, interviene nelle cause e nelle questioni concernenti la retta amministrazione della giustizia.

§ 2. Nelle cause giudiziarie e nei contenziosi amministrativi agisce al di sopra delle parti, a favore della giustizia e della verità; nelle cause penali e disciplinari, invece, promuove il processo su mandato del Prefetto.

§ 3. Sostituisce il Segretario quando questi è impedito o assente.

§ 4. Cessa dall’ufficio al compimento dei settantacinque anni.

Art. 8. § 1. Il Difensore del vincolo deve intervenire nelle cause e negli affari in cui si tratta della nullità della sacra ordinazione oppure della nullità o scioglimento del matrimonio; oltre ai casi in cui evidentemente, per la natura della cosa, si richiede il suo intervento, spetta al Segretario valutare se egli debba intervenire o meno, fermo restando l’art. 22.

§ 2. In virtù del suo ufficio, egli è tenuto a proporre ed esporre tutto ciò che ragionevolmente possa essere addotto contro la nullità o lo scioglimento.

§ 3. Cessa dall’ufficio al compimento dei settantacinque anni.

Art. 9. All’ufficio di Promotore di giustizia o Difensore del vincolo da esercitare in un caso, il Segretario, per giusta causa, può designare, oltre agli Officiali maggiori, i Referendari o altri esperti.

Art. 10. § 1. I Referendari, salvo l’art. 9, hanno il ruolo di consultori e danno il parere sulla questione loro sottoposta in base alla loro scienza ed esperienza.

§ 2. I Referendari devono avere conseguito il grado di dottorato in diritto canonico e distinguersi per onestà di vita, prudenza e competenza nel diritto.

Art. 11. § 1. Il Capo della Cancelleria la dirige sotto la guida del Segretario.

§ 2. Egli deve, in particolare, firmare gli atti da redigere a nome della Cancelleria, custodire il sigillo della Segnatura Apostolica, comporre il sommario delle cause e preparare i mandati di pagamento o di riscossione.

§ 3. In particolare, con l’aiuto dei Notai e degli addetti, egli provvede che tutti gli atti che pervengono alla Segnatura siano riportati nel protocollo; che si tenga nota dell’avanzamento delle cause; che lettere, decreti e rescritti, secondo le disposizioni ricevute, siano redatti e spediti debitamente; che gli atti siano debitamente custoditi nell’archivio e che nella biblioteca siano presenti le opere di consultazione necessarie.

§ 4. Egli si occupa della raccolta di tutte le decisioni, delle quali alcune, scelte ogni anno dal Prefetto in Congresso, vengono pubblicate a cura del Supremo Tribunale.

Art. 12. § 1. Il Capo della Cancelleria e gli altri Notai certificano gli atti compiuti dinanzi a loro e autenticano le copie con firma autografa.

§ 2. Il Segretario può affidare agli addetti di Cancelleria l’ufficio di Notaio per un singolo caso.

Art. 13. § 1. I Notai e gli addetti di Cancelleria, a seconda dei peculiari compiti loro affidati, scrivono lettere, decreti e rescritti, e riferiscono sullo stato delle questioni da trattare.

§ 2. Il Notaio più anziano per nomina sostituisce temporaneamente il Capo della Cancelleria in caso di assenza temporanea o di impedimento.

Art. 14. Gli Uscieri della Segnatura svolgono anche il compito di corriere.

Art. 15. Gli Officiali maggiori, gli Officiali e gli Aiutanti censiti nella Tabella organica della Segnatura Apostolica assolvano diligentemente i compiti loro assegnati, sotto la guida dei Superiori.

Capitolo III

I patroni

[artt. 16-20]

Art. 16. § 1. Le parti possono stare in giudizio solo mediante un patrono, ossia per mezzo di un procuratore-avvocato.

§ 2. Qualora la parte ricorrente, informata in proposito, non abbia provveduto a nominare il patrono entro il termine stabilito, né abbia addotto un’idonea giustificazione o non abbia ottenuto il patrocinio gratuito, il Segretario dichiara la causa perenta.

Art. 17. § 1. Gli Avvocati presso la Curia Romana possono assumere il patrocinio delle cause.

§ 2. Sono ammessi, inoltre, nelle cause giudiziarie di cui all’art. 33, come pure nelle cause disciplinari, di cui all’art. 35, n. 1, gli Avvocati della Rota Romana.

§ 3. Nelle cause contenziose amministrative, di cui all’art. 34, il Prefetto può ammettere in singoli casi Avvocati della Rota Romana, purché veramente esperti in materia, oppure, se del caso, un’altra persona veramente esperta dotata di un dottorato in diritto canonico.

§ 4. Gli Avvocati presso la Curia Romana all’inizio dell’incarico assunto e gli altri all’inizio della causa contenziosa amministrativa assunta sono tenuti a giurare di osservare il segreto e di svolgere il loro compito debitamente e fedelmente.

Art. 18. § 1. Il Patrono, a motivo del suo ufficio, è tenuto a tutelare i diritti della parte e ad osservare il segreto d’ufficio.

§ 2. Spetta allo stesso rappresentare la parte presentare le istanze o i ricorsi, informare la parte sullo stato della causa, ricevere per essa le notifiche e difenderla.

Art. 19. § 1. I Patroni hanno diritto a un congruo onorario.

§ 2. In caso di controversia circa il compenso, il Segretario, su richiesta della parte o d’ufficio, sentiti gli interessati, definisce la questione, fatto salvo il ricorso al Prefetto, fermi restando gli artt. 35, n. 1, e 113.

Art. 20. I Patroni, su mandato del Segretario, sono tenuti a prestare il patrocinio gratuito, con garanza di un equo compenso che, se del caso, verrà corrisposto a spese del Supremo Tribunale.

Capitolo IV

La disciplina da osservare

[artt. 21-29]

Art. 21. Il Collegio dei Giudici è costituito da cinque membri, a meno che il Prefetto in Congresso stabilisca che il ricorso contro un decreto di rigetto emesso in Congresso, quando previsto, debba essere giudicato da un Collegio di tre Giudici.

Art. 22. § 1. In Congresso è il Prefetto che prende la decisione, con l’intervento del Segretario, del Promotore di giustizia, del Difensore del vincolo e dei Promotori di giustizia Sostituti, nonché degli altri eventualmente deputati alla funzione di Promotore di giustizia o Difensore del vincolo nella trattazione delle cause, con la presenza del Capo della Cancelleria; al Congresso possono essere invitati, a giudizio del Prefetto, i Referendari la cui presenza sia ritenuta utile.

§ 2. In caso di urgenza basta che siano presenti, oltre al Prefetto e al Segretario o a chi lo sostituisce, altri due convocati.

Art. 23. § 1. Il Prefetto, i Giudici, il Segretario, il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo devono astenersi dal trattare la causa nei casi di cui ai cann. 1448, § 1, del Codice di Diritto Canonico e 1106, § 1, del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Se il Prefetto si astiene dalla causa, le sue funzioni nella causa devono essere adempiute dal Segretario fino alla Sessione dei Giudici, la quale, però, è presieduta dal Cardinale Giudice, primo per ordine e promozione.

§ 3. Se il Segretario si astiene dalla causa, le sue funzioni nella causa devono essere adempiute dal Promotore di giustizia.

Art. 24. § 1. In questi casi, qualora gli stessi non si astengano, la parte li può ricusare.

§ 2. Se viene ricusato il Prefetto o un altro Cardinale, la parte ricusante, dopo averne informato la Segnatura, deferisca la questione al Sommo Pontefice; negli altri casi, il Prefetto decide sulla ricusazione.

Art. 25. Tutti, all’assunzione dell’ufficio, sono tenuti a prestare davanti al Prefetto e alla presenza di un Notaio la professione di fede, nonché il giuramento di osservanza del segreto e di diligente e fedele adempimento del proprio incarico.

Art. 26. § 1. I Patroni che lo richiedano possono ottenere una copia degli atti, con il permesso del Segretario e sentito il Promotore di giustizia; essi sono, però, gravemente obbligati a non consegnare copia né integrale né parziale di alcun atto ad altri, incluse le parti.

§ 2. La pubblicazione o intimazione delle decisioni, a tutti gli effetti di diritto, si fa consegnando o trasmettendo una loro copia ai Patroni.

Art. 27. § 1. I termini stabiliti per gli atti processuali sono ordinatori, a meno che non siano perentori a norma del diritto o espressamente dichiarati tali.

§ 2. È tuttavia diritto del Prefetto, nonché del Segretario, fissare termini perentori, se ciò fosse necessario per una rapida soluzione del caso.

§ 3. I termini stabiliti con questa legge sono da considerarsi utili.

Art. 28. § 1. Salvo diversa disposizione, contro un decreto non meramente ordinatorio emesso dal Segretario, è ammesso ricorso motivato al Prefetto, da proporsi entro il termine perentorio di dieci giorni.

§ 2. Tutte le volte in cui è data la facoltà di ricorrere al Collegio contro un decreto del Congresso, il ricorso motivato deve essere presentato entro il termine perentorio di dieci giorni.

Art. 29. § 1. Si può adire la Segnatura Apostolica, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche nelle lingue oggi più diffusamente conosciute. Se qualcuno dunque ricorre alla Segnatura in un’altra lingua, il Segretario può esigere che sia utilizzata una lingua più conosciuta.

§ 2. Le altre istanze, le difese e i voti devono essere presentati in lingua latina.

Capitolo V

Spese e patrocinio gratuito

[artt. 30-31]

Art. 30. § 1. Il Congresso stabilisce le norme sulle cauzioni da depositare, sulle spese giudiziarie, sugli onorari e sulle tasse per i rescritti.

§ 2. Il Segretario, per una giusta causa, nei singoli casi può stabilire diversamente per quanto riguarda la cauzione da depositare o la tassa da pagare.

§ 3. Nelle decisioni si stabilisce ciò che attiene alle spese, agli onorari e, se del caso, ai danni da rifondere.

Art. 31. § 1. Chi fa richiesta di gratuito patrocinio deve godere di un presunto buon diritto a introdurre la causa, e deve presentare prove da cui risulti la sua situazione economica.

§ 2. Il Prefetto, sentiti il Segretario e il Promotore di giustizia, con decreto concede o nega il beneficio, in tutto o in parte.

§ 3. Non è ammesso appello contro il decreto del Prefetto, ma la parte, entro quindici giorni, può fare ricorso al Prefetto stesso.

§ 4. Concesso il gratuito patrocinio, il Segretario nomina il Patrono d’ufficio.

TITOLO II

LA COMPETENZA DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

[artt. 32-35]

Art. 32. Il Dicastero, oltre al compito che esercita di Supremo Tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Art. 33. La Segnatura Apostolica giudica:

1º le querelae nullitatis contro le decisioni definitive o aventi forza di sentenza definitiva, emesse dalla Rota Romana;

2º le richieste di restitutio in integrum contro decisioni della Rota Romana;

3º i ricorsi, nelle cause sullo stato delle persone, contro il diniego di riesame della causa da parte della Rota Romana;

4º le eccezioni di sospetto e le altre cause contro i Giudici della Rota Romana per atti compiuti nell’esercizio del loro ufficio;

5º i conflitti di competenza fra tribunali che non siano sottoposti al medesimo tribunale d’appello, a meno che il diritto non provveda diversamente.

Art. 34. § 1. La Segnatura Apostolica giudica i ricorsi, presentati entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, contro atti amministrativi singolari emessi dai Dicasteri della Curia Romana oppure da essi approvati, ogniqualvolta si discuta se l’atto impugnato abbia violato una legge nella decisione o nella procedura.

§ 2. In tali casi, oltre al giudizio sulla illegittimità, può anche giudicare, se il ricorrente lo richieda, sulla riparazione dei danni arrecati con l’atto illegittimo.

§ 3. Giudica anche altre controversie amministrative che le vengano trasmesse dal Romano Pontefice o dai Dicasteri della Curia Romana, nonché i conflitti di competenza tra i medesimi Dicasteri.

Art. 35. Spetta alla Segnatura Apostolica anche vigilare sulla retta amministrazione della giustizia, e in particolare:

1º intervenire, se è necessario, contro i funzionari dei tribunali, gli avvocati e i procuratori;

2º esaminare le richieste presentate alla Sede Apostolica per ottenere l’affidamento della causa alla Rota Romana, la dispensa da leggi processuali, non escluse le Chiese Orientali, o altra grazia relativa all’amministrazione della giustizia;

3º prorogare la competenza dei tribunali inferiori;

4º concedere l’approvazione del Tribunale d’appello riservata alla Santa Sede;

5º promuovere e approvare l’istituzione dei tribunali interdiocesani;

6º giudicare su quanto attribuito alla Segnatura Apostolica dagli accordi tra la Santa Sede e gli Stati.

TITOLO III

IL PROCESSO GIUDIZIARIO

[artt. 36-72]

Capitolo I

Norme generali

[artt. 36-50]

Art. 36. Il ricorso viene introdotto per mezzo di un’istanza, alla quale, nel caso in cui venisse impugnata una sentenza o un decreto, deve essere allegata una copia autentica dell’atto.

Art. 37. Il Segretario esamina tutti gli atti riguardanti il caso.

Art. 38. Il Segretario, con decreto, dispone che l’istanza sia notificata a tutti gli interessati e, se partecipa al giudizio, al Difensore del vincolo e stabilisce i termini per la scelta del Patrono, se richiesto e fermo restando l’art. 16, e per la presentazione delle scritture.

Art. 39. § 1. Decorsi i termini, il Promotore di giustizia stende il suo voto secondo verità.

§ 2. Il Segretario provvede che tale voto, insieme alle scritture di cui all’art. 38, sia comunicato alle parti, che hanno il diritto di replicare, se vogliono, entro dieci giorni.

§ 3. Data al Difensore del vincolo la facoltà di una ulteriore replicare, è consentito al Promotore di giustizia di intervenire per ultimo.

Art. 40. Il Prefetto stabilisce il giorno in cui si deve tenere il Congresso e ordina che ne sia data comunicazione alle parti.

Art. 41. § 1. Premesso quanto sopra stabilito, il Congresso ammette o respinge il ricorso.

§ 2. Le decisioni del Congresso vengono notificate per iscritto alle parti.

Art. 42. § 1. Contro il decreto di rigetto, salvo diversa legittima disposizione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Giudici; di questo suo diritto il ricorrente è informato per mezzo del medesimo decreto.

§ 2. Il ricorso motivato deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni.

§ 3. Le parti siano informate dell’avvenuta presentazione del ricorso e hanno il diritto di presentare entro dieci giorni le loro osservazioni.

§ 4. Presentato il voto del Promotore di giustizia, il ricorso, nel più breve tempo possibile, è trasmesso al Collegio, la cui decisione non è soggetta ad alcun rimedio del diritto.

Art. 43. § 1. Ammesso il ricorso, il Segretario convoca tutti gli interessati per la contestazione della lite.

§ 2. Spetta al Segretario, sentiti tutti gli interessati, stabilire con decreto la formula del dubbio, gestire a norma del diritto l’istruzione della causa, nonché dirimere con la massima celerità le questioni incidentali, qualora ve ne siano.

Art. 44. Terminata l’istruttoria, il Segretario, con la collaborazione del Promotore di giustizia e sentiti i Patroni delle parti e il Difensore del vincolo, provvede alla stesura del sommario della causa; inoltre, a norma degli artt. 38-39, chiede le memorie delle parti, le osservazioni del Difensore del vincolo e il voto del Promotore di giustizia, e ne dispone la notifica.

Art. 45. Presentate le risposte delle parti, del Difensore del vincolo e del Promotore di giustizia, si avvii la causa alla conclusione.

Art. 46. Compiuto quanto stabilito dal diritto, il Prefetto trasmette al Collegio la causa per la decisione.

Art. 47. § 1. Nella riunione dei Giudici, il Giudice Ponente o Relatore riferisce su quanto attiene al contenzioso e passa in rapida rassegna sia le ragioni a favore del ricorso sia quelle ad esso contrarie.

§ 2. In seguito, i Giudici, esclusa la presenza di estranei, espongono per ordine le proprie conclusioni, illustrandone le motivazioni in iure e in facto, queste conclusioni vengono consegnate per iscritto al Ponente affinché rediga la sentenza; vengono poi aggiunte agli atti della causa da custodire sotto segreto.

§ 3. Finita la discussione, il Collegio prende la decisione sulla quale converge la maggior parte dei voti.

§ 4. La parte dispositiva viene redatta per iscritto dal Giudice Ponente o Relatore, sottoscritta dai singoli Giudici e subito consegnata al Segretario.

Art. 48. § 1. Il Giudice Ponente o Relatore stende al più presto il testo della decisione.

§ 2. Il Prefetto del Supremo Tribunale, se del caso, può stabilire che le ragioni della decisione in iure e in facto siano redatte per iscritto dal Promotore di giustizia.

Art. 49. Se il Collegio dei Giudici dovesse disporre un’ulteriore istruttoria, questa è compiuta dal Segretario.

Art. 50. Contro le decisioni del Collegio, salvo diversa esplicita disposizione, non si dà impugnazione.

Capitolo II

Le querelae nullitatis contro decisioni della Rota Romana

[artt. 51-54]

Art. 51. La querela nullitatis può essere proposta non solo contro le sentenze definitive, ma anche contro quelle interlocutorie e i decreti, comunque emessi dalla Rota Romana, purché, salvo diversa legittima disposizione, abbiano valore di sentenza definitiva.

Art. 52. § 1. Se qualcuno ha agito in nome di un altro senza legittimo mandato, il vizio si considera sanato con l’appello proposto dalla parte stessa prima che sia opposta la nullità, anzi è sanato per mezzo di qualunque atto posto della parte prima della querela, purché corrispondente ad una ratifica.

§ 2. Nel caso di cui al § 1, il ricorso viene respinto fin dall’inizio con decreto del Segretario.

Art. 53. § 1. Se la querela nullitatis è unita all’appello, la prima deve essere presentata presso la Segnatura Apostolica, mentre il secondo viene introdotto presso la Rota Romana.

§ 2. La decisione sulla querela di nullità deve precedere quella sull’appello, a meno che la Segnatura Apostolica non abbia disposto diversamente.

Art. 54. Ammesso il ricorso, il dubbio deve essere concordato con la seguente formula: Se risulti la nullità della decisione della Rota Romana.

Capitolo III

Le richieste di restitutio in integrum contro decisioni della Rota Romana

[artt. 55-57]

Art. 55. § 1. La richiesta di restitutio in integrum sospende l’esecuzione non ancora avviata della sentenza.

§ 2. Se tuttavia da indizi probabili sorga il sospetto che la richiesta sia stata presentata per ritardare l’esecuzione, il Congresso può decidere che la sentenza vada in esecuzione, prestando idonea garanzia a chi chiede la restituzione, tale che, se quest’ultima venisse poi concessa, egli sia indennizzato.

Art. 56. Ammesso il ricorso, il dubbio deve essere concordato con la seguente formula: Se si debba concedere la restitutio in integrum.

Art. 57. Concessa la restituzione, a meno che il Sommo Pontefice non abbia provveduto diversamente, la causa viene rinviata alla Rota Romana, affinché questa giudichi sul merito, secondo le proprie norme.

Capitolo IV

I ricorsi contro il rifiuto del riesame della causa da parte della Rota Romana

[artt. 58-61]

Art. 58. Nelle cause sullo stato delle persone, il ricorso contro il rifiuto del riesame della causa, deciso dalla Rota Romana, può essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni.

Art. 59. § 1. Informata la controparte, il Segretario assegna al ricorrente un breve termine per illustrare le motivazioni della richiesta; il Difensore del vincolo, in seguito, scrive le proprie osservazioni; da ultimo, il Promotore di giustizia stende il suo voto secondo verità.

§ 2. Il Congresso, escluso qualunque rimedio del diritto, ammette o respinge la ripresentazione della causa.

Art. 60. Il decreto emanato dal Congresso è notificato alla parte ricorrente e al Decano della Rota Romana, dandone informazione alla controparte.

Art. 61. Il Congresso, mentre pende il ricorso presso la Segnatura Apostolica, può valutare se la sospensione dell’esecuzione della sentenza debba essere concessa o revocata.

Capitolo V

Le eccezioni di sospetto contro Giudici della Rota Romana

[artt. 62-65]

Art. 62. L’eccezione di sospetto contro un Giudice della Rota Romana può essere proposta nei casi previsti dai cann. 1448, § 1, e 1624 del Codice di Diritto Canonico, e dai cann. 1106, § 1, e 1305 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Art. 63. § 1. Informato subito il Giudice ricusato, il Segretario assegna a chi eccepisce un termine per illustrare le ragioni addotte; in seguito, ricevute le memorie delle parti, nonché le osservazioni del Difensore del vincolo, qualora egli partecipi, e il voto secondo verità del Promotore di giustizia, la causa viene trasmessa al Congresso.

§ 2. Il Giudice ricusato, qualora egli stesso lo chieda o il caso lo esiga, viene ascoltato dal Segretario.

Art. 64. Il Congresso, escluso qualunque rimedio del diritto, decide se si debba dar luogo o meno alla ricusazione del Giudice.

Art. 65. Il decreto emanato dal Congresso è notificato al più presto al Decano della Rota Romana.

Capitolo VI

Le cause contro Giudici della Rota Romana

[artt. 66-69]

Art. 66. § 1. Il processo nelle cause, sia penali sia contenziose, contro Giudici della Rota Romana per atti compiuti nell’esercizio del loro ufficio si svolge, con gli opportuni adattamenti, secondo gli artt. 36-49 e le prescrizioni del diritto codiciale.

§ 2. La parte lesa può esercitare nello stesso giudizio penale l’azione contenziosa per la riparazione dei danni subiti a causa del delitto.

Art. 67. § 1. Nel giudizio penale il Promotore di giustizia copre il ruolo di attore.

§ 2. Tutto ciò che nel promuovere e nell’intraprendere il giudizio penale spetta all’Ordinario viene esercitato dal Prefetto.

Art. 68. La sentenza viene emessa da un Collegio di cinque Giudici.

Art. 69. La parte che si ritiene gravata e il Promotore di giustizia hanno a disposizione i rimedi del diritto davanti alla Segnatura Apostolica, non escluso – nel caso – l’appello.

Capitolo VII

I conflitti di competenza fra Tribunali

[artt. 70-72]

Art. 70. Salva la competenza di cui all’art. 35, nn. 2-3, la Segnatura Apostolica, se viene denunciato un conflitto di competenza, accerta anzitutto se si tratti realmente di un conflitto e se esso vada risolto a norma degli articoli di questo capitolo.

Art. 71. Il Segretario, esaminati tutti gli aspetti del conflitto, se il caso lo richiede, sospende i processi pendenti.

Art. 72. § 1. Acquisiti gli atti della causa e le memorie delle parti, nonché, se del caso, sentiti i Tribunali, il Difensore del vincolo, qualora intervenga nel giudizio, presenta le sue osservazioni e il Promotore di giustizia il voto secondo verità.

§ 2. Il Congresso, escluso qualsiasi rimedio del diritto, risolve il conflitto con un decreto, stabilendo, se necessario, il foro competente e il modo di prosecuzione.

TITOLO IV

IL PROCESSO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

[artt. 73-105]

Capitolo I

I ricorsi contro gli atti amministrativi singolari

[artt. 73-94]

Art. 73. § 1. Il ricorso deve riportare:

1º da chi viene proposto;

2º l’atto impugnato;

3º che cosa si chiede;

4º su quale diritto si fonda;

5º il giorno della ricezione della notifica dell’atto impugnato;

6º la firma della parte ricorrente.

§ 2. Al ricorso devono essere allegati:

1º l’atto impugnato, a meno che al ricorrente sia impossibile presentarlo;

2º il mandato debitamente conferito al Patrono oppure la richiesta, supportata da documenti, per ottenere il patrocinio gratuito.

Art. 74. § 1. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dal giorno dell’avvenuta notifica dell’atto.

§ 2. La remissione nei termini è concessa solamente dal Romano Pontefice.

Art. 75. Il ricorso è nullo, se resta del tutto incerto di quali persone o di quale oggetto si tratti.

Art. 76. § 1. Il Segretario, sentito il Promotore di giustizia, con decreto rigetta fin dall’inizio il ricorso che indubbiamente ed evidentemente manchi di qualche presupposto, come quando:

1º non si tratti di questione di competenza del tribunale amministrativo;

2º il ricorrente non abbia legittimità per stare in giudizio;

3º non esista la legge che si asserisce violata;

4º siano decorsi i termini per proporre il ricorso.

§ 2. Di questo decreto il Segretario informa il Promotore di giustizia e, se del caso, l’Autorità competente.

§ 3. Nello stesso decreto il ricorrente viene informato della facoltà di ricorrere al Congresso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione del decreto.

§ 4. Il decreto con cui il Congresso conferma il rigetto fin dall’inizio non è soggetto ad alcun rimedio del diritto.

Art. 77. Salvo l’art. 16, § 2, il Segretario stabilisce il termine per ripresentare il ricorso, qualora esso presenti vizi che possono essere emendati.

Art. 78. § 1. In qualsiasi fase del processo possono porre fine alla lite la perenzione, la revoca dell’atto impugnato, la rinuncia o la composizione pacifica.

§ 2. La composizione pacifica raggiunta tra le parti necessita dell’approvazione del Congresso.

§ 3. Negli altri casi di lite finita, il Segretario emette un decreto al riguardo, che deve essere comunicato agli interessati.

Art. 79. § 1. Il Segretario, con proprio decreto,

1º ordina di notificare al competente Dicastero e a quanti sono legittimamente intervenuti davanti al Dicastero il ricorso ricevuto e invita gli stessi a nominare un Patrono con un legittimo mandato;

2º chiede al Dicastero di trasmettere, entro il termine di trenta giorni, una copia dell’atto impugnato e tutti gli atti che riguardano la controversia;

3º designa il Promotore di giustizia nella causa;

4º ordina alla Cancelleria di indicare al ricorrente ed agli altri, di cui al n. 1, i debiti adempimenti da assolvere.

§ 2. Con gli opportuni adattamenti, il Segretario procede allo stesso modo nei confronti di altri eventuali interessati.

Art. 80. Se il Dicastero non ha incaricato un Patrono, il Prefetto lo nomina d’ufficio.

Art. 81. § 1. Ricevuti gli atti del Dicastero, il Segretario, informato il Patrono del ricorrente, gli assegna con decreto un termine per la presentazione della memoria, nel quale siano chiaramente indicate le leggi che si ritengono violate e sia chiarito, completato o corretto il ricorso, e per l’eventuale presentazione o richiesta di ulteriori documenti.

§ 2. Decorso il termine di cui al § 1, il Segretario assegna con decreto un termine anche al Patrono della parte resistente, di modo che, esaminate tutte le cose di cui al § 1, esibisca una memoria e presenti eventualmente nuovi documenti.

§ 3. Compiuto tutto questo, il Promotore di giustizia esprime il suo voto secondo verità.

Art. 82. Scambiate le scritture, i Patroni entro dieci giorni possono rispondere; il Promotore di giustizia può scrivere per ultimo.

Art. 83. § 1. Convocato il Congresso a norma dell’art. 40, il Prefetto decide se il ricorso sia da ammettere alla discussione o da rigettare in quanto manifestamente privo di presupposto o di fondamento. In questo secondo caso esprime le motivazioni.

§ 2. Le decisioni del Congresso vengono notificate per iscritto alle parti.

Art. 84. Salvo l’art. 76 § 4, contro il decreto di rigetto è ammesso ricorso al Collegio, che deve essere proposto e trattato a norma dell’art. 42.

Art. 85. § 1. Ammesso il ricorso, il Segretario, convocati al più presto i Patroni e il Promotore di giustizia per una sommaria verifica orale, considerate le loro richieste e risposte, stabilisce i termini della controversia, fissando con un suo decreto i dubbi concordati.

§ 2. Contro questo decreto è possibile, entro dieci giorni, presentare ricorso al Prefetto, escluso ogni ulteriore rimedio del diritto.

Art. 86. Adempiuta la sommaria verifica orale, il Segretario, se del caso, completa l’istruttoria della causa. Tuttavia, se le parti sollevano qualche eccezione, egli la risolva con la massima celerità.

Art. 87. Dopo la redazione del sommario della causa, nessun ulteriore documento può essere presentato dalle parti, a meno che il Prefetto non abbia stabilito diversamente e salvo l’art. 49.

Art. 88. § 1. Preparato il sommario della causa, i Patroni, entro il termine stabilito, presentano ognuno la propria memoria conclusiva.

§ 2. Trascorso questo termine, il Promotore di giustizia presenta il suo voto secondo verità.

§ 3. I Patroni possono presentare le risposte entro il termine di dieci giorni; il Promotore di giustizia ha facoltà di intervenire per ultimo.

Art. 89. Compiuto quanto da adempiersi per diritto, si procede a norma degli artt. 46-49.

Art. 90. I Giudici, per risolvere la controversia, nella sentenza possono stabilire gli effetti immediati e diretti dell’illegittimità.

Art. 91. § 1. Contro le sentenze del Collegio, sempre tuttavia nel rispetto della natura del Supremo Tribunale, restano solo i rimedi della querela nullitatis e della restitutio in integrum.

§ 2. Il Prefetto, se il caso lo richiede, può trasmettere subito la questione al Collegio dei Giudici.

Art. 92. § 1. Se non si stabilisce diversamente, il Dicastero che ha emesso o approvato l’atto impugnato deve eseguire la sentenza, esso stesso o tramite altro.

§ 2. Se il Dicastero rifiuta l’esecuzione, è negligente o la differisce oltre il tempo congruo o stabilito, fatto salvo il diritto alla riparazione dei danni eventualmente inferti, se la parte interessata presenta istanza, l’esecuzione spetta al Supremo Tribunale, dopo aver informato del fatto la Superiore Autorità.

Art. 93. § 1. L’esecutore deve applicare la sentenza basandosi sul significato proprio delle parole nel testo e nel contesto.

§ 2. Se si tratta di risarcimento in denaro, il pagamento deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, a meno che non sia stato previsto diversamente dal Supremo Tribunale.

§ 3. Se è stata dichiarata l’illegittimità dell’atto a motivo della procedura, l’Autorità può emettere nuovamente lo stesso atto, purché a norma del diritto e secondo il modo e i termini eventualmente stabiliti nella sentenza.

§ 4. Se, invece, l’illegittimità dell’atto è stata dichiarata a motivo della decisione, l’Autorità può riesaminarla, purché a norma del diritto e secondo il modo e i termini eventualmente stabiliti nella sentenza.

Art. 94. Se dovesse sorgere una controversia sul modo dell’esecuzione, il Congresso la dirime con la massima celerità.

Capitolo II

La sospensione dell’esecuzione di un atto amministrativo

[artt. 95-100]

Art. 95. § 1. In qualsiasi fase della causa può essere chiesta, dopo avere addotto le ragioni, la sospensione totale o parziale dell’esecuzione dell’atto impugnato.

§ 2. Nei casi più gravi il Promotore di giustizia può proporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

§ 3. Qualora sorga una questione sulla sospensione, la si risolva nel più breve tempo possibile.

Art. 96. § 1. A meno che a giudizio del Segretario, sentito il Promotore di giustizia, l’istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata non sia da rigettare fin dall’inizio, il Segretario, notificata l’istanza all’Autorità e agli altri interessati, fissa contemporaneamente al più presto il termine per la presentazione delle scritture e il giorno della decisione.

§ 2. Trascorso questo termine, il Promotore di giustizia esprime, al più presto, il voto secondo verità.

§ 3. Il Congresso concede o nega la sospensione dell’esecuzione entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza.

Art. 97. Decretata la sospensione dell’esecuzione, la decisione venga notificata nei tempi più rapidi possibili all’Autorità competente, perché sia mandata immediatamente in esecuzione.

Art. 98. Contro la decisione del Congresso non è concesso alcun rimedio del diritto; tuttavia, se si adducono nuovi argomenti, la questione può essere ripresentata.

Art. 99. Se nel decreto del Congresso non si è espressamente stabilito in modo diverso, la sospensione dell’esecuzione permane finché la causa è pendente e non ha valore retroattivo.

Art. 100. Per quanto riguarda le azioni e le eccezioni di sequestro di un bene e di divieto dell’esercizio di un diritto, si osservino le norme di questo capitolo, fatti gli opportuni adattamenti.

Capitolo III

La riparazione dei danni

[artt. 101-103]

Art. 101. La richiesta, di cui all’art. 34, § 2, di riparazione dei danni subiti a seguito di un atto illegittimo può essere proposta fino al momento della verifica orale sommaria.

Art. 102. L’Autorità è citata in giudizio e risponde per quanto riguarda i pretesi danni derivanti dalle sue decisioni.

Art. 103. Per evitare eccessivi ritardi, il Prefetto o il Collegio può differire la questione sui danni fino a quando il Supremo Tribunale non abbia emesso la sentenza definitiva sulla illegittimità.

Capitolo IV

Le controversie amministrative deferite al Supremo Tribunale

[art. 104]

Art. 104. A meno che il Romano Pontefice non abbia stabilito diversamente per singoli casi, il Supremo Tribunale nelle controversie amministrative ad esso presentate giudica sul merito della questione secondo le norme sul processo contenzioso amministrativo e secondo quanto prescritto per il processo contenzioso ordinario, fatti gli opportuni adattamenti.

Capitolo V

I conflitti di competenza tra Dicasteri

[art. 105]

Art. 105. In caso di conflitto di competenza tra Dicasteri, sentiti questi e ricevuto il voto del Promotore di giustizia, la questione si dirime in Congresso con la massima celerità.

TITOLO V

LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

[artt. 106-121]

Art. 106. § 1. A meno che non sia stabilito diversamente, nei casi di cui all’art. 35, il Prefetto decide, dopo avere ricevuto il voto del Promotore di giustizia e ascoltato il Segretario; il Difensore del vincolo, inoltre, viene sentito a norma dell’art. 8, § 1.

§ 2. Il Prefetto, fermo restando l’art. 6, § 3, può abitualmente dare al Segretario disposizione di risolvere alcuni affari ordinari, dopo avere ottenuto il voto del Promotore di giustizia.

Art. 107. § 1. Le questioni di maggiore importanza sono trattate in Congresso.

§ 2. Spetta al Prefetto stabilire che una questione sia discussa in Congresso, oltre ai casi previsti.

§ 3. Nulla di grave e di straordinario viene trattato senza avere prima avvertito il Sommo Pontefice.

Art. 108. È compito del Segretario, dopo aver ricevuto il voto del Promotore di giustizia, rigettare fin dall’inizio il ricorso o la richiesta per palese carenza di presupposto o di fondamento, ferma restando la facoltà di ricorrere a norma dell’art. 28, § 1.

Art. 109. Per quanto sia possibile, siano ascoltati coloro i cui diritti potrebbero essere lesi.

Capitolo I

La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia

[art. 110-112]

Art. 110. § 1. Esaminate la relazione annuale o le sentenze di un tribunale, il Segretario presenta opportuni consigli o osservazioni.

§ 2. In caso di denuncia contro qualche tribunale, sentito, se del caso, il Moderatore dello stesso tribunale, il Vicario giudiziale o il Giudice della causa e ricevuto il parere del Promotore di giustizia, spetta al Segretario decidere se e come si debba procedere, restando salva la competenza dei tribunali e dei giudici.

§ 3. Se sembra che si debbano fare delle osservazioni più gravi, egli sottopone il caso al Prefetto.

Art. 111. § 1. Qualora siano state rilevate gravi irregolarità, in Congresso si decide sulle disposizioni da dare al tribunale ai fini della tutela della retta giurisprudenza o dell’osservanza in avvenire della procedura stabilita dal diritto, sul trasferimento della causa a un altro tribunale, sulla sospensione dell’esecuzione della decisione già presa, come pure sull’ispezione del tribunale.

§ 2. In caso d’urgenza, affinché non sorga un danno irreparabile, la sospensione dell’esecuzione della decisione giudiziale, dopo avere ricevuto il voto del Promotore di giustizia o del Difensore del vincolo, può essere ordinata dal Prefetto o dal Segretario, finché la questione non verrà valutata in Congresso.

§ 3. Tutte le volte che lo si riterrà necessario ai fini della tutela della retta giurisprudenza, la Segnatura Apostolica può chiedere al Sommo Pontefice la potestà di giudicare anche sul merito.

Art. 112. Spetta ai Padri della Segnatura Apostolica, insieme al Segretario, l’esame e l’approvazione del testo di un decreto generale esecutivo o di una istruzione preparato in Congresso, come pure la trattazione delle questioni generali riguardanti la retta amministrazione della giustizia.

Capitolo II

Le sanzioni disciplinari

[art. 113]

Art. 113. § 1. Se ci sono osservazioni nei confronti di funzionari di qualche tribunale, di avvocati o procuratori, il Prefetto normalmente dà mandato al Moderatore del tribunale di esaminare la questione e, se necessario, di provvedere e riferire successivamente; la sua decisione, comunque, può, anche d’ufficio, essere revocata o corretta in Congresso.

§ 2. Se viene avviata un’azione disciplinare davanti alla Segnatura Apostolica, il Promotore di giustizia prepara l’istanza e, dopo avere valutato la difesa, la conferma o la corregge; data la facoltà di rispondere, la questione viene poi esaminata in Congresso.

§ 3. L’ammonizione può essere data dal Prefetto anche fuori dal Congresso.

Capitolo III

I ricorsi gerarchici

[art. 114]

Art. 114. § 1. I ricorsi gerarchici che vengono presentati, riguardanti la retta amministrazione della giustizia, vengono esaminati a norma dell’art. 106, § 1, salvi gli artt. 107-109.

§ 2. Il ricorrente, una volta addotte le sue ragioni, può chiederne al Prefetto, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto, la revoca o l’emendamento.

Capitolo IV

Le commissioni e altri rescritti

[artt. 115-117]

Art. 115. § 1. Ricevuta la richiesta di affidare la causa alla Rota Romana o a un tribunale altrimenti assolutamente incompetente e di prorogare la competenza di un tribunale relativamente incompetente o di concedere un’altra grazia relativa all’amministrazione della giustizia, si procede a norma dell’art. 106, § 1, salvi gli artt. 107-109.

§ 2. Solo in Congresso, però, si può decidere la concessione della dispensa dalla duplice decisione conforme nelle cause di nullità matrimoniale o l’affidamento della causa al giudizio del Tribunale della Rota Romana.

§ 3. Se è chiesto il beneficio di una nuova udienza, la questione viene portata in Congresso.

§ 4. Nel risolvere tali questioni bisogna valutare se vi sia una giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge; tuttavia, non si può dispensare da ciò che costituisce essenzialmente il processo giudiziale.

Art. 116. § 1. A meno che la richiesta di una grazia che può essere concessa dal solo Romano Pontefice non vada rigettata fin dall’inizio, in Congresso si valuta, in base agli artt. 106, § 1, e 109, se il Papa possa provvedere alla grazia.

§ 2. Qualora la decisione fosse negativa, la Segnatura Apostolica lo comunica agli interessati.

Art. 117. La procedura di cui all’art. 106, § 1, viene applicata per l’approvazione dei decreti relativi all’erezione dei tribunali interdiocesani o dei tribunali di appello, quando l’approvazione della loro designazione è riservata alla Santa Sede.

Capitolo V

La dichiarazione di nullità del matrimonio

[art. 118]

Art. 118. Qualora la Segnatura Apostolica tratti della dichiarazione di nullità di matrimonio n casi che non richiedono una più accurata disquisizione o indagine, la causa, dopo avere acquisito le osservazioni del Difensore del vincolo e il voto del Promotore di giustizia, viene portata in Congresso.

Capitolo VI

I decreti di esecutività legati al conseguimento degli effetti civili

[art. 119-121]

Art. 119. § 1. Spetta al Segretario, su istanza dell’interessato, emettere il decreto mediante il quale le decisioni esecutive nelle cause di nullità matrimoniale ottengono gli effetti civili presso gli Stati che al riguardo hanno stipulato una convenzione con la Santa Sede.

§ 2. Se sulla questione sorge un dubbio, si procede a norma dell’art. 106, § 1, salvi gli artt. 107-109.

§ 3. Mentre pende l’impugnazione contro quelle decisioni presso il foro competente per diritto, abitualmente non si emette il decreto di esecutività.

Art. 120. § 1. Contro il decreto di esecutività non è ammessa impugnazione.

§ 2. Spetta al Prefetto, salvo l’art. 109 e sentiti il Difensore del vincolo, il Promotore di giustizia e il Segretario, sospendere o revocare d’ufficio quel decreto per grave motivo.

Art. 121. Nelle cause relative allo scioglimento del vincolo di matrimonio rato e non consumato si procede in modo analogo.

TITOLO VI

SULL’APPLICABILITÀ DEL DIRITTO

[art. 122]

Art. 122. Riguardo a quanto non previsto in questa legge propria, siano osservate, per quanto applicabili, le norme processuali codiciali, tenuto conto della tradizione canonica e della prassi della Segnatura Apostolica.

Pertanto, con la Nostra autorità, approviamo, decretiamo e stabiliamo quanto sopra, senza che possa essere opposta qualsiasi disposizione contraria.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 21 giugno 2008, anno IV del Nostro Pontificato.

PAPA BENEDETTO XVI



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