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ENCICLICA
MAGNO CUM ANIMI
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV

 

Al Primate, agli Arcivescovi ed ai Vescovi del Regno di Polonia.

Il Papa Benedetto XIV.
Venerabile Fratello, salute e Apostolica Benedizione.

Con grande dolore del Nostro animo siamo venuti a conoscenza che in non poche vostre Diocesi sono nate controversie e penose divergenze circa gli Oratori privati.

Voi avete messo ogni cura e diligenza per eliminare tali abusi, ma siete stati delusi di non aver raggiunto lo scopo desiderato; anzi siete incorsi nell’indignazione di molti, attirandovi così il biasimo e l’accusa di aver oltrepassato i limiti della severità.

Voi desiderate che da questa Santa Sede vi siano date direttive sicure sull’uso dell’Oratorio privato, perché, una volta tolti di mezzo gli abusi, le vostre Disposizioni, confortate dall’autorità Pontificia, non solo siano immuni da ogni biasimo di malevoli, ma acquistino sempre maggior peso in onore e stima.

Avremmo potuto con molta facilità soddisfare alla vostra richiesta col suggerirvi dei libri, sia quelli che trattano la dottrina su questa materia secondo i Decreti dei Romani Pontefici, nostri Predecessori, sia quelli, i cui Autori, pur trattando degli Oratori privati, non fanno menzione dei Decreti della Santa Sede o li ignorano perché contrari alle loro tesi. Tuttavia, siccome abbiamo per Voi un grande e particolare affetto, per mezzo della presente nostra Lettera Enciclica, con la maggior brevità possibile, vi mostreremo su questo argomento le sentenze dei nostri Predecessori e la nostra.

Per verità, in tali sentenze, oltre l’obbedienza che è loro dovuta in ragione dell’autorità da cui provengono, come da una fonte, nulla è più importante della materia che ne è l’oggetto e che ora tratteremo. Ogni trattazione, però, di questo genere, siccome riguarda i Privilegi Apostolici (l’interpretazione dei quali, per diritto privato, è riservata ai Sommi Pontefici) deve avere come norma l’intenzione di chi ha dato la concessione, come di colui che più di ogni altro ne conosce il senso. Perciò qualunque ordinamento Voi emanerete e stabilirete secondo le norme contenute nella presente Lettera, deve essere ritenuto, quanto all’esecuzione, come un Decreto dei Sommi Pontefici.

Per questo motivo si devono ritenere attribuite alle Vostre Fraternità la qualifica e l’autorità di Delegati Apostolici, e Noi, per quanto è necessario, con la presente Lettera ve le concediamo e impartiamo a tale effetto.

1. In verità nulla ci è stato esposto di ciò che riguarda le cappelle che avete nei vostri Palazzi Episcopali per la celebrazione della Messa da parte vostra, o di altri, o per svolgervi qualsiasi altra sacra funzione propria della vostra carica e dignità. Trattare di ciò sarebbe per Noi cosa molto facile se non fosse estraneo al nostro caso. Prenderemo perciò in considerazione due antichi esempi di cappelle che i Vescovi avevano nei loro Episcopi, distinte e separate dalle Chiese pubbliche, e nelle quali celebravano il santo Sacrificio della Messa.

Il primo esempio è quello della cappella di San Cassio, Vescovo di Narni, di cui San Gregorio (Omelia 37 Super Evangelia) racconta che, benché fosse gravemente malato, “fece la Messa nell’Oratorio del suo Vescovo” per soddisfare tanto alla sua devozione quanto a quella di coloro che venivano a trovarlo.

L’altro esempio è quello di San Giovanni Elemosinario, Vescovo di Alessandria. Questi, come si legge nei suoi Atti scritti da Leonzio, redarguendo coloro che, a Messa non ancora finita, uscivano quando egli andava a celebrarla nella pubblica Chiesa, era solito dire: “Per voi vado nella Chiesa santa, perché per me potrei celebrare la Messa nell’Episcopio”. Quest’esempio lo si può leggere in Tomassino (De veteri ac nova Ecclesiae disciplina, part. 1, lib. 2, cap. 93, n. 6). Altri esempi si trovano raccolti nell’opera intitolata De Oratoriis privatis (al cap. 6). (Quest’opera è stata recentemente pubblicata a Roma da Giovanni Battista Gattico, Canonico Lateranense). In quegli esempi è dimostrato con solide prove il diritto dei Vescovi di avere nei Palazzi Vescovili le proprie cappelle.

2. Il sacro Concilio di Trento non derogò affatto a questo diritto; solamente nella sess. 22, De observandis et evitandis in celebratione Missae, a causa di molti e poco decorosi incidenti che ripetutamente si verificavano, prescrisse ai Vescovi di non permettere ai Sacerdoti, tanto Secolari che Regolari, di celebrare la Messa “nelle case private” e fuori delle Chiese o Oratori pubblici destinati al culto divino. Questa prescrizione non riguarda le cappelle che sono nei Palazzi Vescovili, i quali non possono mai passare sotto il nome di case private. Lo ha dichiarato più volte la Congregazione dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa e Interpreti dello stesso Concilio di Trento, in alcune Risoluzioni dello stesso Concilio, e ha sostenuto tale dichiarazione con valide ragioni, che Noi abbiamo riportato nel nostro Trattato De Sacrificio Missae (sess. 2, § 45 e ss.), edizione latina, Padova. Noi, infatti, quando, non ancora saliti alla più alta Dignità, firmavamo qualche opera, ritenevamo come nostro principale vanto di non allontanarci su nessun punto dalle sentenze del Tribunale della Curia Romana, in quanto esse ricevono forza di autorità soprattutto dalle dichiarazioni pontificie.

3. Di questo privilegio si poteva dire solo che, essendo limitato alle cappelle che sono negli Episcòpi, non poteva certo favorire i Vescovi quando dimoravano fuori delle proprie abitazioni, o quando facevano la Visita o quando erano in viaggio.

In questi casi, volendo celebrare la Messa o assistervi, erano costretti ad andare nelle Chiese pubbliche oppure a chiedere agli Ordinari dei luoghi il permesso di far celebrare la Messa o di celebrarla essi stessi nell’abitazione in cui per caso dimoravano.

4. Veramente il nostro Predecessore di venerata memoria Papa Bonifacio VIII nella sua Decretale Quoniam Episcopi, de privilegiis, in Setto, ritenendo ingiusto che i Vescovi non celebrassero ogni giorno la Messa senza una ragionevole causa o che non vi assistessero, concesse loro di poter servirsi dell’Altare portatile anche fuori della propria Diocesi: “Con la presente Costituzione accordiamo a loro di poter avere l’Altare portatile e su quello celebrare o far celebrare dovunque è loro permesso di celebrare senza trasgredire un interdetto, o ascoltare la Messa”. È degno di attenzione l’avverbio “dovunque”, che, senza dubbio, comprende anche i luoghi che sono fuori della Diocesi.

5. Una particolare attenzione meritano le Risoluzioni della sopraccitata Congregazione del Concilio. Al quesito che le fu proposto se, cioè, il Vescovo che si trova fuori della propria Diocesi per poter usare l’Altare portatile sia tenuto a chiedere il permesso al Vescovo locale, la Congregazione rispose che non è tenuto. Diversamente il privilegio di Bonifacio VIII sarebbe stato vanificato. Infatti, al tempo di quel Pontefice era in vigore un antico diritto, che poi, come si dirà più avanti, fu abolito dal Concilio di Trento, secondo il quale la facoltà di celebrare la Messa nelle case private la davano i Vescovi. Così pure quando fu proposto alla Congregazione un altro quesito se, cioè, al privilegio concesso ai Vescovi da Bonifacio VIII il Concilio di Trento o il Decreto di Papa Paolo V, di cui pure si parlerà più avanti, avessero arrecato qualche pregiudiziale, la Congregazione rispose che nessun valore è stato tolto a quel privilegio.

Quando, poi, tanto nel Concilio come nel sopraccitato Decreto fu tolta ai Vescovi la facoltà di dare permesso ad altri di poter celebrare la Messa nelle case private, non furono affatto tolti ai Vescovi quei diritti che riguardavano le loro persone e che sono propri della loro dignità e del loro carattere. Le Risoluzioni citate sono da Noi riportate nel nostro Trattato De Sacrificio Missae (sez. 2, par. 42, edizione latina, Padova), e anche nei Commentari del Cardinale Petra di buona memoria alle Costituzioni Apostoliche (tomo 4, Super Constitutione 2 Urbani V, n. 15 e ss.), e da Gattico nel suo recente Trattato De Oratoriis domesticis, De usu Altaris portatilis (cap. 12, n. 1 e ss.).

6. È verissimo che nulla arreca maggior pregiudizio ai Privilegi quanto il loro abuso. Ciò è stato comprovato a sufficienza e con verità anche nel caso del Privilegio concesso ai Vescovi dell’Altare portatile e che rimase intatto dopo il Concilio di Trento e il Decreto Paolino. Da certi indizi si venne a sapere che ne abusavano alcuni Vescovi che, in Diocesi o fuori Diocesi, si recavano nelle case dei laici e lì celebravano la Messa o permettevano che vi si celebrassero più Messe e ciò senza nessuna urgente necessità, ma solo per ostentare il proprio Privilegio o per soddisfare alle richieste dei laici. Quando la notizia di questo inconveniente giunse alla Congregazione del Concilio, questa non tralasciò di frenare tale eccesso e affidò agli Arcivescovi il compito di correggere l’abuso qualora si fosse verificato nei luoghi della loro giurisdizione. Le Risoluzioni sono riportate nei Codici o, meglio, nei Registri di quella Congregazione (lib. 48, Decretorum, fol. 471).

Ma siccome, nonostante tutto, la piaga si allargava, il nostro Predecessore di felice memoria Papa Clemente XI il 15 dicembre del 1703 pubblicò il seguente Decreto, in cui, dopo aver esposto l’inconveniente che “i Vescovi in Diocesi altrui, fuori della propria abitazione, nelle case private dei laici fanno erigere l’Altare e lì per mezzo di uno o più dei loro cappellani immolano l’Ostia vivifica di Cristo”, passa al rimedio: “Per eliminare tali abusi, il Santissimo Signore Nostro notifica espressamente ai Vescovi e ai Prelati a loro superiori, anche se insigniti di onore cardinalizio, che né sotto pretesto di un privilegio incorporato nel Diritto, né sotto qualunque altro titolo, in nessun modo è lecito fuori della propria abitazione, nelle case dei laici, anche se nella propria Diocesi e tanto meno in quella di altri, anche se con il consenso del Diocesano, erigere l’Altare e lì celebrare il sacrosanto Sacrificio della Messa o farlo celebrare”.

7. Alla mente di questo grande Pontefice era presente questo solo scopo: di togliere gli abusi, mai di togliere qualcosa al retto uso del Privilegio. Certo le parole, riportate con quel loro senso così ampiamente restrittivo e frenante, potevano dare occasione a qualcuno per affermare che non è lecito ai Vescovi servirsi dell’Altare portatile quando visitano la Diocesi, o viaggiano, o per qualunque altro motivo si trovano fuori della propria residenza e dimorano nelle case dei laici. Quando questa ipotesi fu esposta nelle Congregazioni che si sono tenute sotto Innocenzo III, immediato Successore dello stesso Clemente, e nelle quali Noi, non ancora saliti alla più alta Dignità, fungevamo da Segretario, si giudicò opportuno che quella Dichiarazione, più avanti riportata, diventasse ufficiale. In seguito fu inserita nella Lettera dello stesso Innocenzo che inizia “Apostolici Ministerii”, e che lo stesso Pontefice compilò per costituire nei Regni delle Spagne una buona organizzazione della disciplina ecclesiastica. La stessa Lettera fu confermata “in forma specifica” dal suo successore Benedetto XIII che volle inserirla nell’Appendice del Concilio Romano perché fosse regola e norma per tutti i luoghi. La stessa Dichiarazione fu inserita fra i Decreti, tit. XV, cap. III dello stesso Concilio, al quale anche Noi fummo invitati per interpretare i Sacri Canoni.

Riportiamo volentieri anche qui le parole della Dichiarazione: “Dichiariamo (si tratta del Decreto di Clemente XI) che non è lecito ai Vescovi erigere l’Altare fuori della casa della propria residenza nelle case dei laici, e lì celebrare il santo Sacrificio della Messa o farlo celebrare. Tale proibizione non va intesa per le case, anche dei laici, nelle quali gli stessi Vescovi per caso, in occasione della Visita o di viaggio, sono accolti come ospiti. E neppure quando, nei casi permessi dal Diritto per speciale licenza della Sede Apostolica, assenti dalla casa della propria residenza, sostano in case di altri a modo di domicilio. In questi casi sarà loro lecito erigere l’Altare per la suddetta celebrazione come nella casa della propria ordinaria residenza”.

8. Abbiamo ritenuto ottima cosa esporvi nella nostra Lettera Enciclica questi punti che riguardano particolarmente le Vostre Fraternità, quanto vi è stato concesso circa le cappelle che sono nei vostri Palazzi Episcopali e quanto vi è stato permesso di fare nelle case altrui e fuori della vostra Diocesi. Vi abbiamo indicato anche i motivi delle concessioni e dei Privilegi, nonché i loro abusi e vi abbiamo aggiunto le proibizioni di abusi. E ciò affinché sappiate la differenza che c’è tra le cappelle dei vostri Palazzi Episcopali, per mezzo delle quali si intende provvedere alla vostra spirituale consolazione e comodità come anche al decoro della vostra dignità, e gli Oratori privati nelle case dei laici, sia dentro come fuori della vostra Diocesi, nei quali per la vostra comodità e consolazione vi è lecito erigere l’Altare portatile e celebrare e far celebrare. E anche perché, quando per caso dovete vigilare sugli abusi degli Oratori privati nelle case dei laici, non siate soggetti alla critica che mentre correggete le altrui mancanze nelle case di altri, tollerate gli eccessi in casa vostra e nel vostro comportamento. Perciò, prima di passare a trattare il caso degli Oratori privati nelle case dei laici, facciamo alcune premesse.

9. La prima è che l’uso degli Oratori privati nelle case risale a tempi antichi. È noto che gli Apostoli celebravano i sacri Misteri nelle case private e che tale costume fu conservato durante le persecuzioni, come fa bene osservare Cristiano Lupo “in suis notis ad canones Trullanos”. La seconda premessa è che anche nei secoli seguenti, dopo le persecuzioni, ci sono stati Oratori privati nelle case dei laici. Nel Sacramentario Gallicano (tomo 1, Musaei Italici, stampato e pubblicato da Mabillon), si legge una “colletta” da recitarsi nella Messa che si celebrava “in casa di chiunque”. Né a questo assunto mancano altre prove, che Noi con diligenza abbiamo cercato di raccogliere nel nostro Trattato De Sacrificio Missae (sect. 1, § 10). Terza premessa poi è che più volte si è pensato di sopprimere gli Oratori privati nelle case dei laici o, meglio, la facoltà di celebrarvi la Messa. Non diremo nulla della Novella 58 di Giustiniano, dove per legge si proibisce di celebrare negli Oratori privati, e dove si permette solo di pregare. Non parleremo della Novella di Leone il Sapiente, che tolse la proibizione asserendo che gli Oratori privati, in cui si celebravano le Messe, si erano allora moltiplicati a tal punto che li avevano non solo i Nobili, ma anche persone di mediocre condizione.

Circa poi i documenti più vicini ai nostri tempi, sarà sufficiente aver indicato quelli che Noi abbiamo riportato nel Trattato De Sacrificio Missae, nei luoghi citati.

10. Quarta premessa: benché quasi da sempre ci sia stato l’uso degli Oratori privati nelle case dei laici, nei quali si celebrava la Messa, tuttavia era sempre necessaria la licenza dei Vescovi, i quali, il più delle volte, erano molto facili a concederla. “Disponiamo che le Messe si celebrino non dovunque, ma nei luoghi consacrati dal Vescovo, o dove egli permetterà”. Sono parole del Can. Missarum, dist. 1. Questa facilità, che per reazione provocò, anche se inutilmente, la proibizione degli Oratori privati, rimase in vigore nella Chiesa Orientale, soprattutto per il fatto che nelle chiese dei Greci non c’era che un solo Altare: per cui, quando vi si era celebrata una Messa, non vi si poteva celebrare un’altra nello stesso giorno. Balsamone In Commentariis ad Canones Trullanos asserisce che senz’alcun’altra formula si considerava concessa dal Vescovo al Sacerdote la licenza di celebrare, ogni qual volta celebrava su tovaglie consacrate dal Vescovo.

11. L’ultima cosa che diciamo è questa: dopo varie discussioni avute su questo argomento nel sacro Concilio di Trento (questo Concilio fu accolto dal Regno di Polonia con grande onore e applauso per merito del Cardinale Osio, Nunzio Commendatario, nella grande assemblea tenuta davanti al Re Sigismondo Augusto, come si può vedere nella storia dello stesso Concilio scritta dal Cardinale Pallavicino (lib. 24, cap. 13, sess. 22) nel Decreto De observandis et evitandis in celebratione Missae fu così stabilito e ordinato: “Non permettano (si parla dei Vescovi) che alcun Sacerdote Secolare o Regolare celebri questo santo Sacrificio nelle case private, e mai fuori della Chiesa e degli Oratori dedicati solo al culto divino e che devono essere designati e visitati dagli stessi Ordinari”. Fu aggiunta l’abolizione di qualsiasi privilegio, esenzione e consuetudine: “Nonostante i privilegi, le esenzioni, i titoli e le consuetudini di qualsiasi genere”. Da ciò conseguì che i Vescovi non hanno più la facoltà di concedere l’uso degli Oratori privati nelle case dei laici per celebrare la Messa. Tale licenza di celebrare la Messa negli Oratori privati, se fosse data da loro, sarebbe in contrasto col precetto a loro imposto dal Concilio di non permettere ciò. Per la qual cosa il sopraccitato Diritto è stato riservato alla Santa Sede, perché le circostanze dei tempi e l’estendersi degli Oratori privati nelle case dei laici non permetteva di abolirli del tutto. E questo è sempre stato il pensiero del Testo Conciliare come lo ha trasmesso la Congregazione del Concilio, l’unica interprete del Concilio stesso. Anche il nostro Predecessore di felice memoria Papa Paolo V lo ha approvato nella Lettera Enciclica inviata a tutti i Vescovi. Questa Enciclica si trova sia presso vari Autori, sia anche stampata nel nostro Trattato De Sacrificio Missae (sect. 2, § 42). In essa si condanna ogni altra interpretazione delle parole del Concilio e si parla molto dell’irriverenza verso il Sacrificio della Messa. A fomentare detta irriverenza contribuiva non poco la troppa facilità dei Vescovi nel concedere la licenza senza alcuna limitazione o cautela. Infine la Lettera conclude così: “La facoltà di dare tali licenze è stata tolta a tutti per Decreto dello stesso Concilio ed è riservata al solo Romano Pontefice”.

12. Dopo che il Diritto di concedere gli Oratori nelle case private dei laici fu riservato alla Sede Apostolica, è difficile dire quanta cura e diligenza sia stata usata per una sua retta applicazione. I documenti autentici si trovano nell’Archivio della Congregazione del Concilio, nella quale una volta, prima di salire alla più alta Dignità, per molti anni abbiamo avuto l’incarico di Segretario.

Le disposizioni date per legge, come risulta dalle formule delle Lettere in forma di Breve, si possono così riassumere: l’Oratorio deve essere costruito con pareti che lo separino da tutti gli altri locali destinati a usi domestici e deve essere visitato prima o dal Vescovo o da un altro a cui il Vescovo abbia delegato le sue veci, per controllare se è decoroso e adatto, e se vi manca qualcosa di necessario; ci sia un Vescovo che conceda la licenza di celebrare la Messa e tale licenza sia valida ad arbitrio del Vescovo; non vi si celebrino più Messe al giorno, ma una sola, e tale Messa sia celebrata da un Sacerdote Secolare o Regolare, purché il Secolare sia approvato dal Vescovo e il Regolare abbia la licenza del suo Superiore Regolare; la Messa non si celebri nelle solennità di Pasqua di Risurrezione, di Pentecoste, della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, e in altri giorni più solenni, tra i quali si citano i giorni dell’Epifania, dell’Ascensione del Signore, dell’Annunciazione e Assunzione della Beata Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, del Titolare della chiesa locale; sono nominate le persone la cui presenza è necessaria perché si possa celebrare la Messa nell’Oratorio privato e anche altre persone che, mentre si celebra la Messa per le persone sopraccitate, possono assistervi e soddisfare al precetto ecclesiastico; e infine tutto deve essere fatto senza pregiudizio dei diritti parrocchiali.

13. Queste sono le norme che sono contenute nei Brevi ordinari degli Oratori privati. Capita anche di emanare Brevi che sono straordinari, come quando, per esempio, per giusta causa si concede a qualcuno di poter fare celebrare una seconda Messa, o che la stessa venga celebrata un po’ prima o un po’ più tardi del limite di tempo fissato dalle Rubriche o nei giorni esclusi, e altre cose del genere. Quando poi di tanto in tanto nacquero delle controversie sia circa i Brevi ordinari degli Oratori privati, sia circa i Brevi straordinari e in genere su tutti, la Sede Apostolica in queste occasioni non tralasciò mai di provvedervi con opportune disposizioni.

14. Nei Brevi ordinari per lo più si concede la licenza a due coniugi di far celebrare la Messa nell’Oratorio privato e si fa sapere che la Messa si può celebrare se sono presenti sia i due coniugi, sia i loro figli, i consanguinei e i congiunti che abitano insieme con loro nella stessa casa. Mai è nato il problema se, quando il marito o la moglie intervengono alla Messa, i consanguinei e i congiunti che abitano nella stessa casa e assistono alla Messa, soddisfino al precetto Ecclesiastico nei giorni festivi. Ciò è sempre stato ritenuto come certo e coerente alla lettera del Breve. La vera difficoltà era sempre nel vedere se, quando nessuno dei coniugi è presente, uno dei consanguinei o dei congiunti che abitano nella stessa casa può ordinare di far celebrare la Messa nell’Oratorio privato; e se gli altri consanguinei e congiunti che abitano nella stessa casa, ascoltandola nel giorno festivo, soddisfano al precetto Ecclesiastico di ascoltare la Messa. Su questo punto le opinioni degli Autori erano, come il solito, diverse. Quando questa difficoltà fu proposta e discussa nella Congregazione del Concilio il 3 dicembre 1740 nella causa che aveva per titolo Marsicen. Oratori i, fu deciso che non si poteva celebrare la Messa nell’Oratorio privato se non vi presenziavano coloro che avevano ricevuto l’indulto, che è come dire il marito o la moglie, ai quali il Breve era stato diretto, come si può vedere anche nelle Risoluzioni del Concilio (tomo 9 del 1740, p. 89 e segg).

15. Quando poi Ci fu fatta la relazione di questo Decreto, Noi la confermammo il 7 gennaio 1741. Stabilimmo inoltre che nei Brevi in cui si dà la concessione a certe e determinate persone che possono far celebrare una Messa nell’Oratorio privato e che tale Messa è valida per i figli, consanguinei e congiunti, fosse aggiunta la clausola: “Vogliamo che i sopraccitati figli, consanguinei e congiunti possano, purché voi presenti, ascoltare soltanto una Messa e mai osino farla celebrare”. E perché si potesse facilmente riconoscere quali sono le persone che hanno l’indulto e senza le quali non si può celebrare la Messa, né chi la ascolta soddisfa al precetto, aggiungemmo che per persone che hanno l’indulto si devono intendere coloro che sono nominati sul frontespizio o nel titolo del Breve che viene loro diretto.

16. A volte nel corpo del Breve viene nominata qualche persona, in vista della quale, se essa è presente, si concede che si possa celebrare la Messa e che gli altri congiunti, consanguinei o familiari, ascoltandola, soddisfino al precetto, anche se detta persona non è affatto nominata sul frontespizio del Breve. In questo caso, ferma restando la regola secondo la quale si può celebrare la Messa nell’Oratorio privato purché vi assista una delle persone che hanno l’indulto e che sono nominate sul frontespizio o nel titolo del Breve, Noi affermiamo che si può celebrare la Messa anche se non vi assiste nessuna delle persone nominate sul frontespizio o nel titolo del Breve, purché sia presente quella persona, alla quale nel corpo del Breve espressamente e per nome si dà la facoltà di poter far celebrare la Messa nell’Oratorio privato quando essa vi assista.

17. Con un esempio la cosa è più chiara. Al marito e alla moglie viene concessa la facoltà che si celebri la Messa nell’Oratorio privato, e ad essi viene indirizzato il Breve. Il marito ha la madre vivente, ma questa non è affatto citata nel Frontespizio o nel Titolo del Breve. Ma se nel corpo del Breve si dice che anche la stessa madre può far celebrare la Messa, abbia valore; ciò è sufficiente perché con la sola presenza della madre si possa celebrare la Messa nell’Oratorio, anche se la madre non è nominata nel Frontespizio o nel Titolo del Breve. Le cose dette finora sono indicate nei Brevi di questo tipo; ma sarà Nostra cura perché in futuro siano espresse in modo più appropriato e senza alcun equivoco.

18. Nei Brevi consueti, cioè ordinari, sono eccettuati, come è stato detto, i giorni solenni, tra i quali è compreso il giorno di Natale di Cristo Signore in cui ogni Sacerdote celebra tre Messe. In questo caso a chi ha il Breve dell’Oratorio privato si concede un Breve straordinario, nel quale gli si permette, in caso di malattia, di ascoltare la Messa anche nei giorni eccettuati. Siccome nei Brevi si parla di una sola Messa, nacque il problema se, cioè, il Sacerdote che celebrava nell’Oratorio privato poteva celebrare tre Messe il giorno di Natale. Su questo problema Noi, al tempo in cui eravamo Segretario del Concilio, abbiamo scritto una particolare dissertazione e l’abbiamo pubblicata il 13 gennaio 1725. Ebbene, il caso fu risolto dalla Congregazione dicendo che il Sacerdote poteva celebrare le tre Messe, come si può vedere nel Tesoro delle Risoluzioni (tomo 3, p. 109 e ss., e p. 116).

19. Rimane ora che si parli delle sacre Funzioni che si possono svolgere negli Oratori che si trovano nelle case private, nei quali è permesso celebrare non più Messe, ma una sola, a meno che a qualcuno non sia stata concessa la facoltà di far celebrare una seconda Messa. Per ciò che riguarda il Sacramento del Battesimo, già nel Concilio di Vienna, sotto il Pontefice Clemente V, fu stabilito che non si poteva conferire il Battesimo in altri luoghi se non nelle Chiese, nelle quali si trovano le Fonti di questo sacro Lavacro, a meno che non si presentasse il caso di necessità o quando si trattasse dei figli di Re o di Principi, come si può vedere nella Clementina unica de Baptismo et eius effectu.

20. Per ciò, invece, che riguarda il Sacramento della Penitenza, già nel Rituale Romano, parlandosi del Sacerdote che ascolta le confessioni, è stabilito: “Ascolti le confessioni in Chiesa e non nelle case private se non per ragionevole causa; in questo caso, tuttavia, cerchi di farlo in un luogo decente e aperto”. Il Rituale fu confermato dal Pontefice Paolo V. E il grande restauratore della disciplina Ecclesiastica, San Carlo Borromeo, tanto nell’Istruzione del Sacramento della Penitenza quanto nei Moniti ai confessori e nel suo primo Concilio di Milano non tralasciò di inculcare la norma sopraccitata, come si può vedere negli Atti della Chiesa di Milano, edizione della stessa città (part. 1, p. 11, part. 4, p. 520, p. 761 e p. 773). Nella pagina 775 poi raccomanda ai Superiori dei Regolari di far osservare scrupolosamente tale norma. I sopraccitati confessori Regolari addussero la facoltà di ascoltare le confessioni dei fedeli in qualunque luogo, rivendicandola dal fatto che nella Bolla del Pontefice Clemente X Superna non si metteva alcun limite di luogo. Lo stesso Pontefice, però, dichiarò (nella predetta Costituzione) che “ai Regolari non è stata concessa nessuna facoltà di ascoltare le Confessioni sacramentali nelle case private; e perciò non è affatto lecito ai Regolari di qualsiasi Ordine, ecc., amministrare il Sacramento della Penitenza nelle case private eccetto nei casi previsti dal Diritto”. Il Decreto, pubblicato a firma del Vescovo Fagnano, fu stampato in diversi luoghi, come si può vedere nell’Appendice al Sinodo di Foligno che fu celebrato dal Vescovo della stessa città Giosafat Battistelli, di buona memoria, nel 1722.

21. Per ciò che riguardala Comunione pasquale che ogni cattolico è tenuto a fare nel tempo pasquale, dal Decreto sia del Concilio Lateranense Omnisutriusque sexus, de poenitentiis, et remissionibus, sia del Concilio di Trento (sess. 13, cap. 8, can. 10), è noto a tutti che questo precetto va adempiuto nella Chiesa parrocchiale o in altra Chiesa con licenza del proprio Vescovo o Parroco, secondo le diverse consuetudini delle Diocesi. In seguito il nostro Predecessore di felice memoria, Papa Paolo IV, concesse ai Frati Minori il privilegio di distribuire la sacra Eucaristia a tutti i fedeli nelle loro Chiese, eccetto tuttavia il giorno di Pasqua. Questo privilegio fu esteso a tutti i Regolari dall’altro Predecessore di santa memoria Papa Pio V “per communicationem”, come si dice.

22. Ma siccome, secondo una precedente Costituzione di Eugenio IV, il tempo pasquale, in cui si deve compiere il precetto della Comunione, va dalla domenica delle Palme alla Domenica in Albis, nacque il dubbio se fosse lecito ai Regolari distribuire l’Eucaristia ai fedeli nelle loro Chiese entro il termine dei giorni prescritti. Il dubbio fu risolto dicendo che il giorno di Pasqua non si poteva distribuire la Comunione a nessuno, nemmeno a coloro che durante la Settimana Santa avessero soddisfatto al precetto pasquale nella propria Chiesa parrocchiale e che i Regolari potevano bensì comunicare i fedeli nelle loro Chiese negli altri giorni del tempo pasquale, ma a condizione che i fedeli comunicati sapessero di non essere esentati per questo dal precetto di ricevere la Comunione pasquale nella propria Chiesa parrocchiale. I più importanti Decreti della Congregazione del Concilio si trovano in “quibusdam causis, Senonensi videlicet, Burdegalensi et Mechliniensi” e da Noi riportati nel nostro Trattato De Synodo Dioecesana (lib. 7, cap. 42, n. 3).

23. Fuori della Comunione pasquale, nel sacro Concilio di Trento (sess. 22, cap. 6 De Sacrificio Missae) si leggono le seguenti parole: “Il sacrosanto Sinodo desidera che i fedeli che assistono alle singole Messe, si comunichino non solo spiritualmente, ma anche ricevendo l’Eucaristia sacramentale, per ricevere un frutto più abbondante di questo santissimo Sacrificio”.

Da queste parole alcuni dedussero la conseguenza certa e chiara che negli Oratori privati, quando c’è la facoltà di celebrarvi la Messa, si può anche distribuire l’Eucaristia a coloro che assistono alla Messa, senza che ci sia bisogno di un particolare indulto. Su questo punto Noi nella nostra Institut. (n. 34. par. 3) abbiamo trattato varie questioni, tra le quali quelle che abbiamo pubblicato in lingua italiana quando risiedevamo a Bologna come Arcivescovo di quella Chiesa, e che poi, tradotte in latino, furono stampate.

In esse abbiamo riportato l’opinione sopra esposta, ma ne abbiamo aggiunta un’altra secondo la quale si richiede la licenza del Vescovo perché chi ha in casa l’Oratorio privato possa comunicarsi mentre vi assiste alla Messa. Questa opinione ci è sembrata coerente sia al buon ordine delle cose, sia alla consuetudine o prassi di Roma. Perciò ordinammo che non potessero ricevere la Comunione nell’Oratorio privato coloro che vi assistevano alla Messa, celebrata sia da un Sacerdote Secolare che Regolare, senza aver prima ottenuto la licenza da Noi o dal nostro Vicario Generale.

24. Né al presente c’è in Noi la volontà o un motivo per allontanarci da questa norma. Quando, da alcuni anni è nata in Italia la famosa controversia sulla Comunione da distribuirsi a coloro che la richiedono mentre assistono alla Messa, Noi abbiamo riferito le parole del Concilio di Trento; abbiamo lodato lo zelo di coloro che nella Messa ricevono la Comunione; abbiamo anche spronato i Pastori della Chiesa a non privare del cibo eucaristico coloro che ne hanno fame; abbiamo anche riscontrato che ci possono essere delle circostanze in cui a motivo di tempo o di luogo la prudenza dei Vescovi potrebbe suggerire l’opportunità di non distribuire la santa Eucaristia nemmeno a quelli che sono presenti alla Messa, tanto più che nell’attuale disciplina c’è piena libertà di riceverla in altri luoghi e in altri tempi. Tuttavia ordinammo che si doveva prestare la debita obbedienza al precetto del proprio Superiore. Chi si rifiutava, dimostrava con ciò chiaramente di avere un animo poco disposto e preparato a ricevere il Sacramento dell’Altare, come si può vedere nella nostra Lettera Certiores effecti (nel nostro Bollario, tomo 1, n. 64).

25. Queste sono, Venerabili Fratelli, le cose che abbiamo creduto opportuno esporvi in questa Enciclica. Da qui potrete ben capire come, leggendo e consultando le Lettere Apostoliche sulle concessioni degli Oratori, i Decreti dei nostri Predecessori, le Risoluzioni di queste Congregazioni, che sono ora state da Noi confermate, non c’è più posto per liti e controversie. Ma Noi pensiamo che ci risponderete: Tutto bene. Rimane però il fatto che i decreti ordinati non si osservano affatto. Non vi dispiaccia se vi replichiamo che tale inosservanza dipende da una superficiale lettura e riflessione dei Brevi o dall’ignoranza dei Decreti e delle Risoluzioni pontificie. Noi non ne abbiamo colpa, soprattutto perché, pur coll’età avanzata e oppressi come siamo da cure difficilissime, quello che c’è da sapere su questo argomento, non ci siamo rifiutati di manifestarlo.

26. Se Voi nei vostri Sinodi, e negli Editti che pubblicate per il buon governo delle vostre Diocesi, avrete premura di inculcare l’osservanza dei Decreti pontifici e delle Risoluzioni sopra indicate, ne verrà un duplice bene: di tenere viva in Voi la loro memoria e di dissipare l’ignoranza negli altri o di renderla inescusabile se crassa e supina. Tale comportamento e norma tennero (e tengono tuttora) i nostri Vescovi d’Italia, che o inserirono nei loro Sinodi la Somma dei Decreti pontifici emanati sugli Oratori privati, o li aggiunsero per esteso nell’Appendice agli stessi Sinodi, come si può vedere nel Sinodo tenuto a Rimini dal Cardinale De Vio, di buona memoria, nel 1724, e nell’altro celebrato dal Cardinale Pignatelli, di buona memoria, Arcivescovo di Napoli, nel 1726, e in quello tenuto dal venerabile nostro Fratello Cardinale Annibale Albano, allora Vescovo di Sabina, nel 1736, e in molti altri.

27. Noi non siamo nel numero di coloro i quali sono convinti che tutti gli inconvenienti e scandali che avvengono ai nostri tempi, non accadevano nei tempi passati. Siamo certi che quello che accade oggi accadeva anche in altri tempi. Ma per non allontanarci troppo dall’argomento, diremo che se oggi le leggi riguardanti gli Oratori privati sono trasgredite dai Sacerdoti per la protezione dei Principi secolari a cui si appoggiano, e ai quali servono da cappellani, ciò accadeva anche nel sec. IX. Infatti Sant’Agobardo, allora arcivescovo di Lione, nel suo Trattato De Privilegio et jure Sacerdoti i, cap. 11, si lamenta delle stesse cose. Tuttavia non per questo dovete perdere la vostra costanza sacerdotale e il vostro coraggio. La Polonia è una Nazione pia e religiosa. Se accadesse qualche abuso negli Oratori privati, commesso o introdotto nella casa di un Principe, glielo si faccia presente, adducendo ragioni e dimostrando che per abusi si perde il privilegio. C’è da sperare che così egli tolga la sua protezione al cappellano disobbediente. E se avvenisse di non ottenere nessun risultato per questa via, avete sempre a vostra disposizione le armi spirituali che potete usare contro il cappellano. Probabilmente se si fosse agito così appena si è avuta conoscenza dell’inconveniente, con la pace di tutti diremo che le cose non sarebbero arrivate al punto in cui sono ora, come risulta dai ricorsi a Noi fatti, che ci hanno indotto a scrivere questa nostra Lettera Enciclica.

28. Prevediamo che Voi forse direte che gl’inconvenienti vengono dai Privilegiati e dagli Esenti, cioè dai Regolari, a proposito dei quali sono insinuate parecchie cose nel citato ricorso fatto a questa Santa Sede. E Noi vi rispondiamo che non ci sono né privilegi né esenzioni che possano impedire di sterminare gli abusi.

29. I Regolari hanno senza dubbio il privilegio dell’Altare portatile e di celebrarvi la Messa ovunque si trovano, senza alcuna licenza del Vescovo, come si può vedere nella Decretale di Onorio III (cap. In his, de privilegiis). A causa di questo privilegio succedeva che potevano celebrare la Messa anche nelle case dei laici, sia sull’Altare portatile, sia sull’Altare fisso, anche se il laico non aveva il privilegio dell’Oratorio privato. E ciò per il motivo che il privilegio del celebrante aveva vigore benché il luogo della celebrazione non fosse privilegiato. Il sacro Concilio di Trento (sess. 22, Decreto De observandis et evitandis in celebratione Missae), aveva ordinato ai Vescovi di non permettere che si celebrassero Messe nelle case dei privati “né dai Secolari né dai Regolari qualsiasi” e aveva dato loro la facoltà di procedere contro i refrattari. Aveva anche abolito tutti i privilegi, esenzioni e consuetudini in contrario, di qualunque genere fossero: “nonostante i privilegi, esenzioni, appellazioni e consuetudini di qualsiasi genere”. Da qui necessariamente consegue che il sacro Concilio di Trento ha derogato tanto ai precedenti privilegi dell’Altare portatile quanto alla facoltà di celebrare la Messa nelle case dei privati senza licenza del Vescovo, e che inoltre il Vescovo, come Delegato della Sede Apostolica, può procedere contro i disobbedienti anche se esenti, e che, infine, non esiste privilegio o esenzione che si opponga e impedisca di togliere gli abusi.

30. Nulla vale l’osservazione avanzata da alcuni che, cioè, il Concilio non ha derogato al privilegio di cui si tratta per il fatto che il privilegio è stato incluso “in corpore Juris”. Il sacro Concilio di Trento, infatti, fu solito derogare anche a quei privilegi che sono stati inclusi “in corpore Juris” senza farne espressa menzione, ma semplicemente determinando qualcosa di contrario con l’applicazione della deroga generale ai privilegi in contrasto, come dimostra ampiamente il celebre Presule Fagnano (in cap. Nonnulli, n. 42 e ss., tit. De Rescriptis).

31. Se per caso qualcuno obiettasse che spesso la Sede Apostolica ha concesso e anche adesso, dopo il Concilio di Trento, concede l’uso dell’Altare portatile, deve essere noto alle Vostre Fraternità che tale privilegio si concede in quei luoghi dove non ci sono Chiese o, se ci sono, la potenza degli eretici è tale che i cattolici non possono radunarsi per ascoltare la Messa senza grave pericolo. Insomma, in altre parole, si provvede a una necessità; cosa completamente diversa, come ben vedete, dal caso in questione.

32. Leggete il privilegio che il Nostro Predecessore Gregorio XIII ha concesso nel 1580 ai Frati dell’Ordine dei Predicatori della Provincia di Polonia, e che è stato inserito nel Bollario di quella Famiglia Religiosa (tomo 7, p. 192):

In alcune città, villaggi e luoghi della Provincia di Polonia la potenza e l’empietà degli eretici sono così grandi che opprimono impunemente i cattolici, e non è lecito ai cattolici ascoltare in sicurezza la Messa nelle Chiese, di cui c’è scarsità da codeste parti. Noi, favorevoli su questo punto alle Tue preghiere, acconsentiamo a Te, attualmente Superiore Provinciale della Provincia di Polonia dell’Ordine dei Frati Predicatori, di poter concedere ai sopraccitati Professori la licenza e la facoltà di avere Altari portatili con debita riverenza e onore, sopra i quali, nelle case dei Nobili e degli abitanti delle città, dei villaggi e dei luoghi della detta Provincia dove mancano Chiese e dove la potenza e l’empietà degli eretici è tale che usano impunemente la violenza, possano essi in luoghi adatti e decorosi celebrare le Messe, ma solo in caso di necessità, così da essere esenti da colpa: questo Noi concediamo con l’Autorità Apostolica a tenore della presente Lettera e per grazia speciale”.

33. Leggete anche il sopraccitato Decreto di Clemente X, che per vostra comodità trasmettiamo qui allegato, anche se sappiamo che quando fu steso, oltre a essere pubblicato a Roma, fu inviato agli Ordinari tanto dentro quanto fuori dell’Italia. Da questo Decreto, che se non ci fosse Noi stessi guarderemmo con sospetto ciò che dovremmo sostenere con le nostre ragioni e considerazioni (e sarebbe semplice farlo, per Noi, che abbiamo dappertutto a disposizione le sentenze dei più ragguardevoli Autori tra gli esperti del Diritto) da questo Decreto – dunque – potrete conoscere chiaramente se i privilegi dell’Altare portatile concessi ai Regolari sussistono ancora o no, e se il Concilio di Trento vi ha derogato. Saprete se è permesso ai Regolari celebrare la Messa in qualunque Oratorio privato quando è già stata celebrata una Messa, e per una seconda Messa non c’è un particolare indulto. Saprete se nei predetti Oratori privati è lecito celebrare la Messa prima dell’aurora o nel pomeriggio, e se la possono celebrare nei giorni che sono esclusi nell’Indulto. Saprete infine se, nonostante l’esenzione, avete il potere di procedere contro i trasgressori. Benché non ce ne sia affatto bisogno, Noi ora confermiamo il Decreto e affidiamo alle vostre Fraternità il compito di vigilare sulla sua retta osservanza, non essendo degno di lode il ricorso alla Sede Apostolica per esporre gli inconvenienti se prima non si sono presi quei rimedi che dalla stessa Sede Apostolica sono stati dati contro tali inconvenienti.

34. Nel ricorso a Noi inoltrato, si fa anche menzione di un altro inconveniente che, cioè, i Regolari esorcizzano senza licenza. Ma non si dice se da Voi o nei vostri Sinodi o nei vostri Editti è stato stabilito che nessun Sacerdote, né Secolare né Regolare, osi esorcizzare sia nella propria Chiesa sia in quella di altri, sia dentro che fuori del convento, se prima non sia stato da Voi approvato e senza aver prima ottenuto da Voi la licenza. Questo è quello che deve avere il sopravvento e che dai Vescovi deve essere garantito, come si può vedere presso Clericato (De Sacramento Ordinis, decis. 19, n. 42), dove cita i Sinodi Episcopali.

Se nondimeno, dopo che Voi avrete preso opportuni provvedimenti, per quanto dipende da Voi, su questa materia e su quella degli Oratori privati, i vostri ordini saranno violati e neglette le pene da Voi imposte e inflitte, senza dubbio Noi non mancheremo al nostro ufficio, deponendo a vostro favore tutta la Nostra autorità. Perché quello che più ci preme è che i diritti dei Vescovi, che sono nostri Fratelli, siano tutelati.

Intanto alle Vostre Fraternità e ai Popoli affidati alle Vostre cure con grande affetto impartiamo la Benedizione Apostolica.

Dato da Castel Gandolfo, il 2 giugno 1751, anno undecimo del Nostro Pontificato.

 

DECRETO
DI PAPA CLEMENTE XI DI FELICE MEMORIA
SULLA CELEBRAZIONE NEGLI ORATORI PRIVATI
EMANATO IL 15 DICEMBRE 1703

Alcuni Vescovi e molti Regolari, con il pretesto dei privilegi, pensano che sia loro lecito ciò che invece è proibito. I Vescovi, infatti, anche in Diocesi di altri, fuori della casa della propria residenza, fanno erigere nelle case dei laici l’Altare, dove uno o più dei loro cappellani immolano la vivifica Ostia di Cristo. I Regolari, poi, in alcuni Oratori che la Sede Apostolica suole concedere di quando in quando per legittimi motivi ai Principi o ad altri Nobili, osano celebrare una o più Messe di quante è stato loro permesso, o senza la presenza delle persone in vista delle quali è stata data la concessione, o fuori delle ore stabilite e nel pomeriggio o anche in quei giorni in cui, per Costituzioni diocesane o anche per Decreti della sacra Congregazione del Concilio, è proibito celebrare, o anche nei giorni che sono esclusi negli Indulti Apostolici dalla celebrazione. Né hanno paura di usare l’Altare portatile in dispregio delle sacre sanzioni e con irriverenza verso il santo Sacrificio.

Perciò al fine di eliminare gli abusi e di rinnovare la riverenza al tremendo Mistero, il Santissimo Signore Nostro, con il voto dei Cardinali della Santa Romana Chiesa Interpreti del Concilio di Trento, aderendo alle dichiarazioni altre volte emanate su questo argomento, dichiara: ai Vescovi e ai Prelati a loro superiori, anche se insigniti della dignità cardinalizia, non è lecito né sotto pretesto del privilegio incluso nel corpo del Diritto, né a nessun altro titolo, erigere l’Altare e celebrarvi il sacrosanto Sacrificio della Messa o farlo celebrare fuori della casa della propria residenza, nelle case dei laici anche nella propria Diocesi, e tanto meno nella Diocesi di altri anche esibendo il consenso del Vescovo diocesano.

Allo stesso modo negli Oratori privati concessi dalla Santa Sede non è lecito ai Regolari di qualsiasi Ordine, Istituto e Congregazione, anche della Compagnia di Gesù, o anche di qualunque Ordine Militare, anche di San Giovanni Gerosolimitano, o a qualsiasi altro sacerdote anche se Vescovo, celebrare nei giorni di Pasqua, Pentecoste e Natale del Signore e nelle altre feste più solenni dell’anno o nei giorni esclusi nell’Indulto. Negli altri giorni, invece, non è lecito a nessun Sacerdote anche se Vescovo celebrare nei sopra detti Oratori se vi è già stata celebrata l’unica Messa concessa nell’Indulto. Su tutto questo è tenuto a indagare e a informarsi con esattezza chi intende celebrare. E quell’unica Messa non si può celebrare nemmeno nei casi permessi al pomeriggio. In tutti i casi si deve raccomandare e dichiarare che tutti coloro che assistono a dette Messe non soddisfano al precetto della Chiesa.

Quanto poi all’Altare portatile, sempre aderendo alle sopraddette dichiarazioni, il Decreto stabilisce che le licenze o i privilegi concessi ad alcuni Regolari nel cap. In his, de privil., e concessi da alcuni Pontefici ad altri Regolari di usare il detto Altare portatile e di celebrarvi senza licenza degli Ordinari nei luoghi dove dimorano, sono stati tutti revocati dallo stesso Concilio di Trento. Perciò si proibisce ai detti Regolari di servirsi di quegli Altari e, secondo il tenore del presente Decreto, si ordina ai Vescovi e agli altri Ordinari dei luoghi, in qualità di Delegati della Sede Apostolica, di procedere contro tutti i trasgressori, anche se Regolari, con pene prescritte dallo stesso sacro Concilio nel detto Decreto sess. 22, cap. unico, fino alle Censure “latae sententiae”. Questo Decreto dà loro anche la facoltà di procedere come se la detta facoltà fosse stata concessa in modo speciale dalla Santa Sede. Così Sua Santità dichiara e comanda di osservare.

 



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