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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

CON LA QUALE IL SANTO PADRE
ISTITUISCE LA COMMISSIONE PONTIFICIA DI VERIFICA E APPLICAZIONE
DEL M. P. MITIS IUDEX NELLE CHIESE D'ITALIA

Essendo trascorsi quasi sei anni dall’entrata in vigore del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, con il quale ho riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio;

avendo presente che il principio cardine teologico-giuridico della riforma è che “il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati” (Mitis Iudex, III);

volendo sostenere direttamente le Chiese che sono in Italia nella ricezione della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, dando nuovo impulso all’applicazione del Motu proprio Mitis Iudex;

tenuto conto che:

1.   con la consacrazione episcopale il Vescovo diventa tra l’altro, iudex natus (cf. can. 375, § 2). Egli riceve la potestas iudicandi per guidare il Popolo di Dio persino quando occorre risolvere le controversie, dichiarare i fatti giuridici, punire i delitti (cf. can. 1400, § 1), d’altro canto “la dimensione pastorale del Vescovo comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice” (Discorso alla CEI, 20 maggio 2019, n. 2), fermo restando il principio che il Vescovo diocesano può esercitare la potestà giudiziale non solo personalmente, ma anche per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673, § 1);

2.   il ministero giudiziale del Vescovo per natura sua postula la vicinanza fra il giudice e i fedeli, il che a sua volta fa sorgere almeno un’aspettativa da parte dei fedeli di adire il tribunale del proprio Vescovo secondo il principio della prossimità (cf. Mitis Iudex, VI);

3.   sebbene il can 1673, § 2, permetta al Vescovo diocesano di accedere ad altri tribunali, tale facoltà dev’essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile (cf. Mitis Iudex, III);

4.   dal tribunale di prima istanza ordinariamente si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza (can. 1673, §6). Nella determinazione dei tribunali di appello previsti dai cann. 1438-1439 deve essere tenuto presente il principio di prossimità. Resta comunque inalterato il diritto di appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana (cf Mitis Iudex, VII);

5.   la Conferenza Episcopale Italiana, distribuendo equamente alle Diocesi le risorse umane ed economiche per l’esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimolo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo matrimoniale (cf. Mitis Iudex, VI);

6.   la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico – caratterizzata dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure – passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone (cf. Discorso alla CEI, cit., n. 2);

costituisco

presso il Tribunale della Rota Romana la seguente Commissione Pontificia ad inquirendum et adiuvandum tutte e singole le Chiese particolari in Italia, presieduta da S.E. Mons Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana, e formata dai Rev.mi Mons. Vito Angelo Todisco e Davide Salvatori, Giudici del medesimo Tribunale Apostolico, nonché da S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria e membro della Conferenza Episcopale Italiana.

Compito della Commissione sarà constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle summenzionate Chiese particolari, nonché suggerire alle Stesse quanto si ritenga opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo prosieguo della riforma, di modo che le Chiese, che sono in Italia, si mostrino ai fedeli madri generose, in una materia strettamente legata alla salvezza delle anime, così come è stato sollecitato dalla maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato nel Sinodo straordinario sulla Famiglia (cf. Relatio Synodi, n. 48).

Al termine del suo ufficio, la Commissione elaborerà una dettagliata relazione circa il suo operato e su quanto riscontrato nell’applicazione del Motu proprio Mitis Iudex.

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 17 novembre dell’anno 2021, nono del mio pontificato.

FRANCESCO

 



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