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CHIROGRAFO DI GIOVANNI PAOLO II

Per la cura spirituale nella città del Vaticano

Lunedì, 14 gennaio 1991

 

Dopo la costituzione della Città del Vaticano come Stato sovrano nell’anno 1929, il mio Predecessore di v. m., Pio XI, decise di affidare i fedeli residenti in tale territorio alle cure pastorali di un Suo Vicario, distinto da quello che reggeva il resto della diocesi di Roma, della quale fa parte il territorio vaticano. Con la Costituzione “Ex Lateranensi Pacto” del 30 maggio 1929 furono stabilite le norme che dovevano regolare la costituzione e il funzionamento di questo Vicariato Vaticano.

Il tempo trascorso da quella data e le cambiate circostanze consigliano ora di rivederne la struttura, armonizzando le norme col nuovo Codice di Diritto canonico e con la Costituzione apostolica Pastor bonus, riguardante la Curia Romana.

Per attuare questo scopo dispongo quanto segue:

1. La cura spirituale nello Stato della Città del Vaticano sarà d’ora in poi affidata all’Arciprete “pro tempore” della Basilica Vaticana, il quale diventa così anche Vicario Generale per la Città del Vaticano e per le Ville Pontificie di Castel Gandolfo. La giurisdizione sul Palazzo Pontificio Lateranense viene invece trasferita al Cardinale Vicario per la diocesi di Roma.

2. L’ufficio di Sacrista della Casa Pontificia viene soppresso e le sue mansioni saranno svolte in avvenire dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

3. La cura pastorale della parrocchia di Sant’Anna in Vaticano resta affidata ai Religiosi dell’Ordine di Sant’Agostino: il Parroco sarà da me nominato su proposta del Priore Generale degli Agostiniani e dell’Arciprete della Basilica di San Pietro. I Religiosi dello stesso Ordine, al presente in servizio presso la Sagrestia Pontificia, continueranno ad occuparsi della medesima alle dipendenze del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. Uno di essi sarà nominato Custode del Sacrario apostolico, cioè delle reliquie e degli oggetti preziosi della medesima Sagrestia.

4. Qualsiasi disposizione contraria al presente Chirografo è abrogata. Questo Chirografo sarà inserito negli “Acta apostolicae Sedis”, ma entrerà in vigore dal giorno in cui sarà pubblicato su “L’Osservatore Romano”.

Dato nel Palazzo apostolico Vaticano, il 14 gennaio dell’anno 1991, tredicesimo del Pontificato.

 IOANNES PAULUS PP. II

 

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