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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI PARTECIPANTI
AL CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO DI FRIBURGO

13 ottobre 1980


1. Diletti figli e venerati maestri e voi tutti che vi occupate di diritto ecclesiastico!

Voi, che da poco avete svolto in Svizzera il IV convegno internazionale di diritto canonico e per il vostro amore e ossequio verso il successore di Pietro avete prolungato il viaggio fino a Roma per ricevere di persona le mie parole d’insegnamento, vi saluto dal profondo del cuore.

2. I convegni internazionali di diritto ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II sono stati tanti documenti e dimostrazioni della vostra perseverante operosità. Inoltre tali convegni arrecano una grande utilità alla Chiesa: me ne congratulo con voi! Vi siete radunati a Roma nel 1968 e di nuovo nel 1970 (cf. AAS 60 [1968] 337-342; AAS 62 [1970] 106-111), a Milano nel 1973 (cf. Communicationes, 5 [1973] 123-131), a Pamplona nel 1976 e di nuovo a Roma nel 1977 (cf. AAS 69 [1977] 208-212). Il mio insignissimo predecessore Paolo VI, spesso desiderò contemplare con voi il mistero della Chiesa e anche il posto e il compito specifico del diritto in essa.

Più volte insisteva sull’importanza del rinnovamento del diritto canonico; e spiegava con che animo bisognava perseguire tale rinnovamento. Inoltre auspicava una maggiore collaborazione fra le discipline sacre (cf. Communicationes, 5 [1973] 123-131) e in conformità col Concilio Vaticano II affermava la necessità di una vera teologia del diritto ecclesiastico (cf. Communicationes, 5 [1973] 130-131). Voglio anch’io favorire questo lavoro comune; voglio nuovamente confermare tale importante insegnamento; ugualmente voglio per voi, accanto a voi e insieme con voi proseguire nel medesimo cammino.

3. Esponendovi problemi ecclesiali, fra i quali si poneva il diritto della Chiesa, Paolo VI distingueva il diritto di comunione, opera in certo modo dello Spirito, e il diritto di carità (cf. AAS. 65 [1973] 98; Communicationes, 5 [1973] 126-127; AAS 69 [1977] 209). Avete seguito questi insegnamenti per decidere il tema del vostro convegno a Friburgo. Tanto spesso esaltò l’importanza dei principali diritti umani (cf. AAS 69 [1977] 147-148; AAS 60 [1968] 338-339) e pose nella giusta luce i principali diritti del cristiano, perché un giorno si potesse comporre un nuovo codice di diritto ecclesiastico postconciliare (cf. AAS 69 [1977] 149).

4. Non è necessario che vi dica che il vostro convegno ha destato vivamente il mio interesse e la mia attenzione. Che cosa infatti può maggiormente interessare della possibilità di meglio definire i fondamentali diritti dei cristiani perché possano essere meglio osservati? Che cosa inoltre è più necessario che rispettare e difendere i diritti primari dell’uomo soprattutto in questi tempi?

In questo campo la Chiesa ha un importantissimo compito da svolgere. Infatti nel suo mistero di comunione la Chiesa è in grado di comprendere l’uomo e di definire i principali diritti che manifestano la sua natura e difendono la sua dignità. Anche così il tema del vostro convegno di Friburgo risponde alle maggiori preoccupazioni della Chiesa e nello stesso tempo ai più grandi desideri degli uomini del nostro tempo (cf. Giovanni Paolo II, Allocutio, die 6 oct. 1979: Doc. Cath. 76 [1979] 931).

5. In verità c’è un’opera della quale la Chiesa per la sua stessa natura deve sempre meglio preoccuparsi: la comunione. Questa comunione la Chiesa realizza quando riconosce in libertà la dignità della persona umana, postulata dalla sua origine divina e dalla sua vocazione eterna.

Se il mondo desidera la sua liberazione, tale liberazione si trova in Cristo! Cristo vive nella Chiesa.

Perciò la vera liberazione dell’uomo si compie attraverso l’esperienza della comunione ecclesiale (Giovanni Paolo II, Allocutio, die 31 mart. 1979: Doc. Cath. 76 [1979] 414; cf. Giovanni Paolo II, Homilia in aëronavium port “Le Bourget” prope Lutetiam Parisiorum ad Christifideles ibidem congregatos habita, die 1 iun. 1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III,1 [1980] 1585ss).

Inoltre questa comunione ecclesiale è “l’intima e sempre rinnovata comunione con la stessa origine della vita che è la santissima Trinità: comunione cioè di vita e di amore e di imitazione di Cristo nella sua sequela. Lo stesso Redentore dell’uomo ci inserisce intimamente in Dio” (cf. Giovanni Paolo II, Allocutio, die 31 mart. 1979: Doc. Cath 76 [1979] 414).

E “Dio è la misura dell’uomo! Dunque l’uomo deve ritornare a questa fonte e a questa unica misura che è il Dio incarnato, Gesù Cristo. Deve costantemente riportarsi a lui, se vuole essere uomo e se desidera che il mondo sia umano” (Giovanni Paolo II, Allocutio die 31 maii 1980: “Doc. Cath” 77 [1980] 570).

Poiché la dignità dell’uomo è da scorgersi in Cristo, in questo medesimo “Cristo tutto intero” che è la Chiesa, è doveroso conoscere la natura del diritto ecclesiastico, le sue necessarie articolazioni e i principali diritti dei suoi membri (cf. AAS 65 [1973] 102-103).

6. Giustamente l’ordine ecclesiastico è stato riconosciuto nel diritto esterno come ordine giuridico.

Ma nello stesso tempo quell’ordine tende ad istituire la pace nella comunione: perché così avvenga, la pace sarà carità (cf. AAS 69 [1977] 148).

Infatti nessuno può deviare da questo: il diritto non si oppone alla carità. Al contrario, la carità esige il diritto affinché renda manifeste e ponga al sicuro su questa terra le sue istanze. A loro volta quelle istanze saranno comprese molto meglio se saranno secondo il pensiero di Dio e necessità fondamentali del suo amore, nonché strutture viventi della sua Chiesa. Questa è, per così dire, come un prolungamento dell’incarnazione del Verbo (cf. Lumen Gentium, 8a) che si fece uomo per salvare gli uomini e ricondurli al Padre come figli adottivi, liberati perché partecipassero della libertà e della gloria dei figli di Dio (cf. Rm 8,19-21). In Gesù Cristo e attraverso di lui essi costituiscono il corpo mistico e la comunione santa, cioè la Chiesa (cf. Col 1,15-20).

7. In questa comunione, che è anche gerarchica, dobbiamo vedere l’uomo battezzato. Ciascun cristiano qui ha il suo posto e il suo ordine e il suo dovere. Inoltre questa comunione è opera dello Spirito, che mantiene la sua stabilità attraverso il sacerdozio degli stessi Vescovi che tramite l’apostolica successione ammaestrano, reggono e santificano il Popolo di Dio e lo conservano in unità di fede e in carità. La loro comunione sacerdotale è essa stessa ministeriale; è al servizio della comunione ecclesiale e difende la sua coesione intorno a Pietro, che come punto centrale presiede alla carità della sua unità.

8. Questi principi costituiscono il fondamento del diritto ecclesiastico; e anche generano un’autentica teologia del diritto. Inoltre illuminano e rafforzano la dignità dell’uomo e i suoi diritti primari. La Chiesa ha sempre difeso questi diritti; che anzi ha stabilito pene canoniche contro chi attenti alla vita stessa e agisca contro la dignità dell’uomo, o offenda la sua reputazione o lo privi della libertà (cf. Codex Iuris Canonici, can. 2350 § 1; cann. 2352-2355). Allo stesso modo la Chiesa ha sempre affermato il dovere, da parte dei privati come da parte delle pubbliche autorità, di osservare e promuovere i diritti della persona umana. La Chiesa ha favorito l’ordine tra le nazioni; ha affermato il diritto alla libertà di tutte le nazioni; ha invocato la fedeltà verso i patti convenuti; ha fatto opera di persuasione perché si costituisse un’autorità internazionale che garantisse la comunità umana e la pace nel mondo, con l’osservanza di quegli stessi diritti (cf. Pio XII, Nuntius radiophonicus Natalicius, 1944: AAS 37 [1945] 17-21; cf. Pio XII, Summi Pontificatus: AAS 31 [1939] 437; Pio XII, Allocutio ad Congressum Iuristarum Catholicorum: AAS 45 [1953] 800; Pio XII, Allocutio ad Congressum constituendae unionis Europaeae: AAS 49 [1957] 629).

9. Il compito della Chiesa è salvare l’uomo. Perciò deve preoccuparsi di conoscere sempre meglio i fondamentali diritti dell’uomo e di favorire la loro osservanza e la loro esecuzione; parliamo dei diritti della famiglia, delle aggregazioni sociali, delle comunità religiose (cf. Giovanni Paolo II, Allocutio, die 6 oct. 1979: Doc. Cath. 76 [1979] 931). Bisogna poi che questi diritti siano riconosciuti dalla società civile e siano difesi dagli stessi Stati. Inoltre tutti i cristiani devono compiere tali diritti vivendo sotto la luce di Cristo.

Nel presente momento storico tutti i cristiani sono tenuti al grave e urgente dovere di operare affinché nei costumi e nelle leggi dello Stato quegli stessi diritti siano affermati e osservati.

Di qui poi nasce il vostro compito specifico, voi che siete sia cristiani laici che studiosi di diritto, che convogliate i vostri particolari settori di sapienza e di erudizione tecnica e di amore verso l’uomo, a far in modo che le regole giudiziarie della città terrena si aprano completamente ed esprimano la legge della Sapienza divina iscritta nel cuore dell’uomo, e che le leggi che violano i diritti fondamentali, e che perciò sono da rifiutare per motivi morali, siano mutate in norme che rispettino interamente quegli stessi diritti: (diritto) alla vita dal concepimento al suo termine naturale, alla dignità, alla integrità fisica, alla libertà (cf. Giovanni Paolo II, Allocutio habita in urbe “L’Aquila”, die 30 aug. 1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo PP. II III,2 [1980] 499ss). E ancora più opportunamente si dà il caso che voi abbiate approfondito tutti questi argomenti tenendo presente l’apertura ecumenica.

10. Per ciò che riguarda i diritti dei cristiani la loro definizione comporta un lavoro assai arduo.

Quel lavoro, incominciato già non senza gravi difficoltà dal Concilio Vaticano II, deve assolutamente continuare. Il diritto rinnovato della Chiesa provvederà certo da parte sua a che quei diritti siano conservati ed espletati nell’azione di vita; ciò è tanto più necessario in quanto quegli stessi diritti dei cristiani postulano come fondamento i primari diritti dell’uomo. Del resto tali primari diritti degli uomini non solo sono stati solennemente proclamati nella dichiarazione delle Nazioni Unite, ma sono stati ulteriormente definiti in altre successive convenzioni (cf. Giovanni Paolo II, Nuntius ad Unitarum Nationum Coetum, die 2 dec. 1978: Doc. Cath. 76 [1979] 1), tra le quali è da ricordare la dichiarazione dei diritti del bambino o anche del non nato. Bisogna in verità comprendere più perfettamente tutti questi diritti, investigarli e ponderarli più profondamente.

Purtroppo, tuttavia, nulla è più lontano dal fatto che essi siano ovunque osservati (cf. Giovanni Paolo II, Nuntius ad Unitarum Nationum Coetum, die 2 dec. 1978: Doc. Cath. 76 [1979] 1-3; Giovanni Paolo II, Allocutio ad Episcopos, in aperitione III Coetus Generalis Episcoporum Americae Latinae in urbe Puebla habita, III,5, die 28 ian. 1979: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, II [1979] 206; Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis, 17; Giovanni Paolo II, Allocutio, die 14 dec. 1979: “L’Osservatore Romano”, die 14 dec. 1979). Né il diritto ecclesiastico può trascurare questi diritti; anzi il diritto ecclesiastico contribuirà a che gli stessi diritti siano applicati e così li promuoverà e li nobiliterà.

11. Se in altri tempi alcuni predicarono la separazione assoluta tra la Chiesa e lo Stato - istituzioni che hanno certamente una propria autorità e propri poteri -, ciò non può provocare la divisione tra la comunione ecclesiale e la comunità umana.

Giustamente è già stato detto che tutti i problemi che in questo tempo si pongono agli uomini non possono essere risolti con la sola riflessione o con la sola azione di istituzioni puramente umane.

Sempre di più si sente che il futuro destino dell’uomo ormai eccede l’ordine politico, donde il pericolo che la materia o la tecnica lo opprimano, e che tutte queste cose infine necessariamente sono in relazione con il mondo spirituale. Questo stesso giudizio riprende ciò che abbiamo detto poco tempo fa a Parigi: “L’uomo è misura delle cose e dei fatti nel mondo creato; ma Dio è misura dell’uomo stesso” (cf. cf. Giovanni Paolo II, Allocutio, die 31 maii 1980: Doc Cath. 77 [1980] 570)

12. Ecco dunque le ragioni per cui, come ho dichiarato a Washington l’anno scorso, il mio ufficio mi spinge a testimoniare la vera grandezza dell’uomo nell’intera somma della sua vita ed esistenza.

Tale eccellenza dell’uomo e sgorgata dall’amore di Dio che ci crea a sua immagine e somiglianza e ci dono la vita eterna (cf. Giovanni Paolo II, Allocutio, die 6 oct. 1979: Doc. Cath. 76 [1979] 931).

Figli diletti: le vostre fatiche e i vostri sforzi, ed ora anche il vostro convegno di Friburgo vi hanno strettamente congiunti a questa mia missione. Perciò vi prego di proseguire lietamente e fermamente questa vostra opera, alleata e coadiutrice! Il diritto ecclesiastico può e deve penetrare e smuovere il diritto umano. Indagando i fondamentali diritti dei cristiani, certamente voi fate in modo che siano meglio conosciuti e più pienamente osservati i primari diritti degli uomini, secondo il pensiero di Dio voi accrescete sempre di più la comprensione e la tutela della vera dignità della persona umana!
Questi sono per voi i miei migliori auguri e voti.

Sostenga il Signore stesso le opere vostre, e la benedizione apostolica, che fiduciosamente mi avete chiesto, vi soccorra sempre e vi confermi.

 



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