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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
INTERNAZIONALE DELLO STATO CIVILE

Sala del Concistoro - Palazzo pontificio di Castel Gandolfo
Venerdì, 7 settembre 1984

 

Signor presidente della Commissione internazionale dello stato civile,
signore e signori delegati dei vostri rispettivi Paes
i.

1. Vi ringrazio tutti per la cortese visita. Al di là della mia persona, io la considero come un segno di stima e di riconoscenza verso la Chiesa che ha sempre manifestato un concreto interesse per tutta la vita dell’uomo e perché la sua storia, scritta secondo i mezzi e lo stile delle diverse epoche, illumina le generazioni che si succedono.

Infatti, sono i principali avvenimenti della vita terrena dell’uomo, come la nascita, il matrimonio, la cittadinanza, la residenza, la morte, che costituiscono il campo dei vostri studi. I vostri lavori non sono soltanto una ricerca teorica e comparativa; essi si sforzano di raggiungere risultati di grandissima importanza pratica, come lo scambio di informazioni tra i diversi Paesi, il miglioramento dei servizi concernenti la verifica dei fatti e la documentazione che vi si riferisce, il perfezionamento delle norme che reggono tali servizi e l’unificazione di queste leggi grazie a convenzioni internazionali multilaterali.

Il vostro lavoro ha dunque come oggetto un ambito molto utile al governo degli uomini, perché in definitiva mira a preparare e regolare sempre meglio gli strumenti essenzialmente tecnici e probatori indispensabili all’ordinata regolamentazione dei diritti della persona umana. Si tratta di un lavoro veramente meritevole nei confronti dell’umanità, perché cerca di fare in modo che ogni Stato tragga profitto dai progressi tecnici compiuti dagli altri Stati, come anche dalla disciplina giuridica degli altri Paesi) senza dimenticare che la vostra opera vuole rendere utilizzabili e valide le informazioni fornite da ogni Stato per gli avvenimenti che si svolgono sul suo territorio.

2. Direi anche che il vostro lavoro è tanto più meritevole dal momento che oltrepassa l’ambito di un solo territorio, dove delle riforme legislative possono essere realizzate con una certa facilità e dove i progressi tecnici possono essere facilmente introdotti nelle infrastrutture in vista della verifica e della documentazione dei fatti riguardanti la persona. Voi operate nell’ambito internazionale, dove tali risultati non possono essere ottenuti che lentamente e con difficoltà a causa della differenza di mentalità e della diversità di situazioni storiche, politiche e etniche: questo esige un minuzioso lavoro di approccio, e gli effetti benefici che ne derivano oltrepassano l’ambito ristretto in cui si sviluppa la vostra attività.

3. La Chiesa ha particolari ragioni per auspicare che la vostra azione porti tutti i frutti sperati. Innanzitutto, perché alcuni fatti che il vostro lavoro ha come scopo di conoscere sono anche molto importanti per la vita soprannaturale dell’uomo: la nascita che mette l’uomo in contatto con i suoi simili e la società umana, ma anche con gli altri figli di Dio; la morte che fa apparire ogni uomo davanti al suo Creatore per rendergli conto del modo in cui ha utilizzato i doni sovrannaturali concessigli durante la sua vita; il matrimonio, fonte, davanti a Dio e agli uomini, di un’alleanza che comporta un insieme di diritti e di doveri umani e spirituali.

4. Inoltre, proprio in ragione dei vantaggi che la Chiesa poteva trarre, per il suo governo e per tutta la sua attività pastorale, da un’informazione regolare su questi fatti e su altri ancora che concernono la vita umana, essa ha inaugurato e sviluppato nei secoli una vasta attività di documentazione e di controllo, in tempi in cui gli Stati non avevano ancora servizi in questo campo.

 Tutti conoscono i libri parrocchiali e i registri, introdotti da leggi particolari - talvolta volute dalle autorità civili - e da costumi ecclesiastici, già prima che il Concilio di Trento, con un decreto dell’11 novembre 1563 (Conc. Trid. Sess. XXIV, De ref. Matr., cc. 1-2), non rese obbligatori, attraverso una legge generale, il registro dei battesimi e quello dei matrimoni. Questi registri, insieme ad altri istituiti in seguito (per le confermazioni, i decessi, le ordinazioni, “lo stato delle anime”) furono, fino alla fine del XVII secolo, quasi i soli libri corrispondenti ai moderni registri di stato civile; essi hanno continuato ad esistere ancora in molti Paesi per una gran parte del XIX secolo (in certi casi per un periodo ancora maggiore) spesso anche in Paesi molto sviluppati, con un’efficacia probatoria che si estendeva al foro civile.

5. Il Codice di diritto canonico del 1917, benché promulgato in un’epoca in cui, nella maggior parte dei Paesi, i registri di stato civile erano in uso, ha regolato con grande cura l’amministrazione dei registri ecclesiastici e il loro valore probatorio nel campo ecclesiastico. Il nuovo Codice, entrato in vigore il 27 settembre 1983, ha fatto altrettanto. Questo Codice recente, oltre ai registri diocesani, prevede i registri parrocchiali dei battesimi, dei matrimoni, dei decessi ed eventualmente delle confermazioni. Stabilisce anche che sui registri dei battesimi siano segnate le confermazioni, i matrimoni (e l’eventuale dichiarazione di nullità di questi ultimi e il loro scioglimento), le adozioni, le professioni religiose, i cambiamenti di rito. Il Codice stabilisce regole a proposito della conservazione dei registri e del controllo della loro regolare compilazione; disciplina il loro valore probatorio nel foro ecclesiastico e il rilascio di copie o il rilascio di una copia degli atti.

A causa dell’importanza dei registri ecclesiastici dei secoli passati per la documentazione storica, e anche quando si tratta di periodi più recenti ma relativi a persone ora scomparse, una norma del Codice insiste sull’obbligo di conservare questi libri che hanno ormai soltanto un valore storico, rinviando al diritto particolare per la modalità concreta di questa conservazione.

Al termine di questo incontro, sono lieto di rinnovare gli incoraggiamenti della Chiesa alla commissione internazionale di stato civile e di implorare sul suo presidente e i suoi membri, sulle vostre famiglie e i vostri rispettivi Paesi, le benedizioni del Signore.

 

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