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   CHIROGRAFO DI SUA SANTITÀ PIO XI
AL CARDINALE GASPARRI,
SEGRETARIO DI STATO, SULLE PROPOSTE
FORMULATE DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE
CIRCA LA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA IN ITALIA*

Giovedì, 18 febbraio 1926

 

Si é annunciato che le proposte formulate dalla Commissione Ministeriale circa la legislazione ecclesiastica in Italia siano per essere tradotte in appositi disegni di legge dal Ministero della Giustizia e poi presentate al Parlamento. Si tratta, com'Ella ben sa, di quella riforma della legislazione ecclesiastica della quale si è più volte pubblicamente trattato nella stampa. Dal fatto che periti ecclesiastici furono invitati a far parte della Commissione costituita per lo studio e la preparazione della detta riforma, si è voluto argomentare e far credere che la riforma stessa venisse studiata e preparata d'accordo colla Santa Sede e colla suprema Autorità ecclesiastica; ma già fu più di una volta chiaramente dimostrato che l'argomentazione non correva e non esisteva l’accordo, non avendo gli accennati periti ecclesiastici ricevuto alcun mandato. Che se i loro Superiori lor diedero licenza di aderire all'invito, bene quelli fecero, non sapendosi che cosa precisamente si pensasse di fare né da quali premesse si volesse partire ed a quali risultati arrivare. Delle quali cose quando si ebbe poi sufficiente notizia, si ebbe pure nuova conferma delle non rette né vere conclusioni che se ne traevano in ordine all'accordo ed cooperazione della suprema Autorità ecclesiastica; né poteva pertanto mancare né manco infatti il rinnovarsi delle opportune osservazioni e rettifiche in piena conformità al Nostro pensiero, pur tenendosi il dovuto conto delle migliorie, e degli alleviamenti che la più volte ricordata riforma sembrava annunciare alla Chiesa ed al Clero in Italia.

Ora che le proposte vogliono tradursi in legge e si vuol quindi per necessità di cose legiferare su materie e persone che sottostanno, almeno in principalità, alla sacra potestà da Dio a Noi affidata, Ci impone il debito del ministero apostolico, del quale a Dio stesso ed a Dio solo rispondiamo, di dire e dichiarare che su tali materie e persone non possiamo riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferare, se non previe le convenienti trattative ed i legittimi accordi con questa Santa Sede e con Noi.

E certamente nessuno al mondo si indurrà facilmente a pensare ed a credere che, senza tali trattative e tali accordi col Sommo Pontefice Romano, uomini cattolici in questa stessa Roma hanno preteso di dare nuovo asseto legale alla Chiesa cattolica in Italia; giacché di questo appunto si tratta ora e non più soltanto di uno od altro provvedimento come quelli intesi a restituire alla scuola di un popolo cattolico l'insegnamento religioso, al Clero ed alle chiese qualche parte del già maltolto. Quale accoglienza Noi riserbiamo a provvedimenti di tal sorta, abbiamo, non ha molto, chiaramente lasciato intendere parlando in solenne occasione, vogliamo dire nell'allocuzione concistoriale del giorno 14 dicembre 1925; ma nessuna conveniente trattativa, nessun legittimo accordo ha avuto luogo né poteva o potrà luogo avere finché duri la iniqua condizione fatta alla Santa Sede ed al Romano Pontefice.

Queste cose abbiamo giudicato opportune e necessario comunicare a Lei, Signor Cardinale, perché faccia a sua volta le opportune e necessarie partecipazioni; e di cuore Le impartiamo la Apostolica Benedizione.

18 Febbraio 1926.


*Actes de S.S. Pie XI, tome III, p.139-142.

 



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