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STATUTO DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CINEMATOGRAFIA DIDATTICA E RELIGIOSA



SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITA'
 


Dal Vaticano, li 17 settembre 1948
 
No.181.921
 
 
Eccellenza Reverendissima,
 
Ho il piacere di comunicare all'Eccellenza Vostra Rev.ma che
il Santo Padre Si è degnato concedere la Sua
approvazione allo Statuto della Pontificia Commissione per
la Cinematografia Didattica e Religiosa proposto dalla
medesima Commissione.
 
Tale approvazione è data da Sua Santità ad
esperimento e con l'espressa raccomandazione che la detta
Commissione ponga ogni cura a limitare le spese relative
alla sua attività.
 
Le accludo il testo dello Statuto in parola.
 
Profitto dell'incontro per baciarLe il S. Anello e
confermarmi con sensi di devoto ossequio



dell'Eccellenza Vostra Rev.ma
dev.mo servitore


Giovanni Battista Montini
Sostituto



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A Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. Martino Giovanni O'Connor
Vescovo tit. di Tespia
Via Urbano VIII, 16
R O M A
 

STATUTO
DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LA CINEMATOGRAFIA DIDATTICA E RELIGIOSA

Art. 1

E' istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa, con carattere internazionale e sede nella Città del Vaticano.

Art. 2

La Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa è inizialmente composta da un Presidente e da quattro Membri nominati dal Santo Padre. Il numero dei componenti potrà in seguito essere aumentato, su proposta del Presidente, in relazione alle maggiori esigenze di lavoro inerenti allo svolgimento e all'attuazione degli scopi della Commissione. Potranno inoltre essere chiamati, per l'esame di casi particolari, degli esperti in qualità di consultori, la cui nomina sarà preventivamente proposta alla Segreteria di Stato di Sua Santità.

Art. 3

La Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa è costituita per l'esame delle opere cinematografiche destinate alla maggiore e migliore conoscenza della dottrina cristiana ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, che saranno spontaneamente sottoposte alla revisione della Santa Sede. Il giudizio sarà esteso anche agli aspetti tecnico ed artistico, in quanto questi influiscono sul valore religioso e didattico dell'opera cinematografica.

Art. 4

La Pontificia Commissione agirà in costante collaborazione con gli Enti Cinematografici Cattolici nazionali i quali saranno invitati a dare relazione annuale del loro lavoro ordinario, e tempestiva informazione delle iniziative di carattere straordinario.

Art. 5

La Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa esprime il proprio giudizio collegialmente e per la validità delle decisioni sarà necessaria la maggioranza dei Componenti partecipanti alle sedute.

Art. 6

Per la validità delle convocazioni dovranno essere presenti alle sedute almeno tre Membri di cui almeno uno ecclesiastico. In caso di assenza del Presidente presiederà il membro ecclesiastico più anziano.

Art. 7

L'attività della Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa comprende di regola l'esame dei film già ultimati, che hanno carattere didattico-religioso e solo in casi particolari sarà estesa all'opera di consulenza dei soggetti, per i quali ne venga fatta espressa e motivata richiesta.

Art. 8

La consulenza limitata ai casi contemplati nell'articolo precedente potrà essere richiesta sopra un soggetto di carattere religioso-didattico, presentando di esso una larga traccia, meglio se una completa sceneggiatura. Poiché' la regia di solito rivendica una grande libertà nell'interpretazione della sceneggiatura, il giudizio sopra di essa, ed a maggior ragione sopra una traccia, non avrà carattere impegnativo, essendo in ogni caso, definitivo solo il giudizio, che la Pontificia Commissione emetterà in sede di revisione.

Art. 9

Per evitare alla Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa l'esame di soggetti, cui manchi una sufficiente conoscenza dei requisiti essenziali della tecnica e della didattica cinematografica, i soggetti dovranno, di regola, essere presentati per tramite degli Enti Cattolici Cinematografici locali, riconosciuti dalla competente autorità Ecclesiastica o eccezionalmente per tramite di una accreditata casa di produzione per tramite dell'Ordinario del luogo.

Art. 10

I soggetti dovranno essere presentati in duplice copia dattilografata. Una copia sarà, in ogni caso, trattenuta nell'archivio della Commissione e l'altra restituita all'interessato.

Art. 11

La Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa potrà dare, nei casi contemplati dall'art. 7, opera di consulenza su materiale girato, anche prima del montaggio, ma sempre con esplicita riserva del giudizio definitivo da esprimersi solamente in sede di revisione della pellicola ultimata.

Art. 12

A richiesta dei produttori e dei distributori la Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa, procederà alla revisione delle pellicole, indicate nell'art. 4 del presente Statuto, e formulerà un giudizio definitivo sulla rispondenza alle finalità del soggetto in esame.

Art. 13

Per ogni revisione richiesta sarà nominato un relatore, al quale sarà demandato il compito di estendere sulla pellicola revisionata una breve relazione motivata sulle ragioni che hanno determinato il parere favorevole o negativo della Commissione.

Art. 14

Il giudizio della Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa va riferito esclusivamente all'edizione sottoposta alla revisione e non potrà applicarsi ad edizioni doppiate in altra lingua, se non previo esame e giudizio favorevole del testo doppiato.

Art. 15

Il giudizio della Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa sarà espresso con un semplice documento recante i termini: "Nihil obstat" convalidati dal sigillo della Commissione e la firma del Presidente. Tale documento potrà essere proiettato sullo schermo all'inizio del film.

Art. 16

Il Presidente rappresenta la Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa. Egli presiede la Commissione ed attua le deliberazioni che la stessa adotterà, provvede e sovraintende alla organizzazione dei servizi, cura e sorveglia l'amministrazione. Il Presidente può delegare talune specifiche funzioni amministrative ad uno o più Componenti, ma conserva in ogni caso la sovraintendenza su tutta l'organizzazione sul funzionamento della Commissione.

Art. 17

Il Presidente, sentito il parere dei Membri della Commissione, assume e licenzia il personale necessario alle esigenze dei servizi, nomina e revoca consulenti e dirigenti, stabilisce orari e turni di lavoro.

Art. 18

Il Presidente convoca la Commissione fissando il giorno e l'ora delle adunanze, e nell'eventualità di aumento del numero dei Componenti fissa i turni di partecipazione alle sedute.

Art. 19

Il Presidente, in mancanza di un segretario, delega le funzioni di segretario, per la redazione del verbale che dovrà essere esteso e sottoscritto a fine di ogni seduta, ad uno dei membri della Commissione.

Art. 20

Il Presidente redigerà annualmente un rapporto alla Segreteria di Stato di Sua Santità sul lavoro espletato dalla Commissione.

Art. 21

La Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa determinerà una tassa per ciascuna richiesta di eventuali consulenze, nonché' una tassa proporzionale al metraggio del film per ciascuna richiesta di revisione. Queste tasse saranno corrisposte all'Ufficio amministrativo della Commissione all'atto della richiesta. Nell'eventualità di un particolare maggior lavoro, che la consulenza o la revisione richiesta dovesse apportare, nella seduta definitiva potrà essere deliberato il pagamento di una tassa suppletiva. Il pagamento delle predette tasse dovrà essere effettuato indipendentemente dall'eventuale rimborso di ogni spesa specifica che in dipendenza della richiesta consulenza o revisione la Commissione dovesse affrontare.

Art. 22

Col pagamento della tassa di consulenza o di revisione, si provvederà alle spese di organizzazione e funzionamento della Commissione.

Art. 23

Alla fine di ogni anno e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo sarà redatto un bilancio che, accompagnato da una relazione illustrativa contabile, sarà sottoposto all'approvazione ella Segreteria di Stato di Sua Santità.

Art. 24

La Pontificia Commissione determinerà per ogni soggetto esaminato la corresponsione di un onorario per il relatore. Stabilirà inoltre un gettone di presenza da attribuirsi agli eventuali esperti che in qualità di Consultori fossero chiamati a partecipare alle sedute.

Art. 25

Al Presidente ed ai Membri della Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa non è dovuta alcuna retribuzione: non è tuttavia escluso qualche adeguato indennizzo per la presentazione della loro effettiva opera, quando ne fosse riconosciuta la necessità.

Art. 26

Alle norme del presente Statuto dovranno assoggettarsi i richiedenti le consulenze e le revisioni, e la presentazione della richiesta costituisce accettazione senza riserve.



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